Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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organizzazione. Nel frattempo, i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal saranno autorizzati secondo il diritto previgente. Per preservare i diritti acquisiti dei fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e la designazione della nuova organizzazione, questi non saranno sottoposti alla procedura di autorizzazione formale di cui al nuovo articolo 36 capoverso 5.
Il nuovo articolo 55a attribuisce ai Cantoni una competenza che era finora conferita al Consiglio federale. Questo potrà emanare i principi metodologici, ma non fisserà più i numeri massimi dei fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS. È opportuno lasciare ai Cantoni un lasso di tempo sufficiente per fissare i numeri massimi. Questi dovranno consultare gli attori del settore e coordinarsi, soprattutto per tenere conto correttamente del tasso di occupazione dei fornitori di prestazioni e della mobilità dei pazienti. Per evitare che durante un certo periodo non sia possibile limitare le autorizzazioni, il capoverso 2 delle disposizioni transitorie prevede per i Cantoni un termine di due anni a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, durante il quale potranno essere applicati i disciplinamenti cantonali basati sul diritto previgente.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Il dispositivo proposto mira a contenere i costi delle prestazioni a carico dell’AOMS. Di conseguenza, avrà l’effetto di limitare l’aumento dei premi versati dagli assicurati. Le misure dovranno quindi contribuire anche a frenare l’aumento dei sussidi accordati in virtù dell’articolo 66 capoverso 2 LAMal dalla Confederazione ai Cantoni per la riduzione dei premi per gli assicurati di condizioni economiche modeste.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
I compiti generati dalle nuove competenze del Consiglio federale previste dal dispositivo proposto saranno assunte dalle risorse esistenti. Il dispositivo proposto non avrà quindi ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il dispositivo proposto conferisce ai Cantoni la possibilità, e non l’obbligo, di fissare numeri massimi per campo di specializzazione per l’autorizzazione dei medici. A tale scopo, dovranno quantificare gli effettivi attuali, seguendo criteri e principi metodologici stabiliti dal Consiglio federale e coinvolgendo i principali attori del settore, soprattutto per tener conto in modo corretto del tasso di occupazione dei medici interessati e dell’accesso degli assicurati alle cure. Dovranno altresì coordinarsi per tenere conto della mobilità dei pazienti. L’attuazione di questo