Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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La legge federale sulle professioni mediche, nella sua versione rivista del 20 marzo 2015, contiene disposizioni concernenti in particolare la registrazione obbligatoria dei diplomi e le conoscenze linguistiche dei medici e dei farmacisti che esercitano sotto la propria responsabilità professionale. Tale revisione, di cui la seconda parte delle disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, costituisce, insieme all’entrata in vigore della legge federale sulle professioni sanitarie adottata il 30 settembre 2016, una solida base per garantire la qualifica dei fornitori di prestazioni.
Secondo livello d’intervento
Il presente avamprogetto permette di rilevare i requisiti a carico dei fornitori di prestazioni in due modi. Innanzitutto viene istituita una procedura formale di autorizzazione. Il Consiglio federale fisserà condizioni che permetteranno di garantire la fornitura di prestazioni adeguate e di elevata qualità. Con il nuovo diritto, il Consiglio federale potrà inoltre prevedere per queste persone il rispetto di un tempo di attesa di due anni dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento. Nel contempo potrà inoltre esigere dai fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale una prova delle conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a garantire la qualità delle prestazioni e prevedere un esame in tal proposito. I fornitori di prestazioni che dimostrano di aver svolto una pratica di due anni in Svizzera nel campo di attività oggetto della richiesta dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento sono dispensati dall’esame. Gli assicuratori designeranno inoltre l’organizzazione incaricata di decidere in merito alle richieste di autorizzazione dei fornitori di prestazioni, che verificherà che questi soddisfino le condizioni stabilite dal Consiglio federale. Inoltre, il Consiglio federale potrà imporre oneri per esercitare a carico dell’AOMS, in particolare in materia di qualità ed economicità, che dovranno essere rispettati da tutti i fornitori di prestazioni, anche da quelli che praticavano già a carico dell’AOMS prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Potrà ad esempio rendere obbligatorie misure di miglioramento della qualità e la comunicazione dei dati necessari per vigilare sul rispetto delle disposizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni. Gli assicuratori saranno tenuti a verificare che i fornitori di prestazioni rispettino tali oneri. In caso contrario, i fornitori di prestazioni saranno passibili di sanzioni.
Terzo livello d’intervento
Le nuove disposizioni permetteranno ai Cantoni di regolare essi stessi l’offerta di prestazioni a seconda delle loro esigenze. Potranno fissare numeri massimi se intendono limitare il numero di medici autorizzati a praticare a carico dell’AOMS, considerando il loro tasso di occupazione e coordinandosi per tenere conto della mobilità dei pazienti. Questi numeri massimi saranno applicati all’insieme dei medici che esercitano a carico dell’AOMS nel settore ambulatoriale del Cantone, sia in uno studio medico, sia in un istituto che dispensa cure ambulatoriali, compreso il settore ambulatoriale degli ospedali. I cantoni potranno anche bloccare qualsiasi