Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

questi fornitori di prestazioni una prova delle conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a garantire la qualità delle prestazioni e prevedere un esame in tal proposito. I fornitori di prestazioni che dimostrano di aver svolto una pratica di due anni in Svizzera nel campo di attività oggetto della richiesta dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento sono dispensati dall’esame. Questa condizione supplementare permetterà in particolare di regolare l’afflusso di fornitori di prestazioni sul mercato dell’assicurazione malattie.

Inoltre, il presente avamprogetto permetterà al Consiglio federale di legare l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni, di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal, a esercitare a carico dell’AOMS al rispetto di alcuni oneri, al fine di rafforzare la qualità e l’economicità delle prestazioni fornite a carico dell’AOMS. Gli oneri potranno essere definiti per tutte le categorie di fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal. Dovranno sottostarvi tutti i fornitori di prestazioni che esercitano a carico dell’AOMS, compresi quelli già autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente avamprogetto. La responsabilità degli assicuratori, che dovranno controllare il rispetto di questi oneri nel quadro dell’esame dell’efficacia e della qualità delle prestazioni (art. 56 e seguenti) ne sarà rafforzata.

Terzo livello d’intervento: oltre a queste misure volte a migliorare la qualità e l’economicità delle prestazioni, i Cantoni avranno la possibilità, a titolo di misura straordinaria di contenimento dei costi, di limitare l’autorizzazione di nuovi medici a esercitare a carico dell’AOMS. Potranno farlo anche in caso di forte aumento dei costi in una determinata specializzazione medica.

1.2.1 Primo livello d’intervento: rafforzamento delle condizioni per praticare la professione

La LPMed stabilisce, in una prima fase, le condizioni strutturali che consentono di fornire prestazioni mediche di qualità. Definisce in particolare i requisiti ai quali devono rispondere la formazione universitaria e il perfezionamento e le condizioni per ottenere i diplomi e quelle per il riconoscimento dei diplomi stranieri; stabilisce altresì le regole relative al libero esercizio delle professioni mediche universitarie. La legge considera come professioni mediche universitarie quelle di medico, dentista, chiropratico, farmacista e veterinario.

Un’importante revisione della LPMed è stata adottata dal Parlamento il 20 marzo 2015. Una prima parte delle modifiche di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Viene rafforzato il ruolo della medicina di famiglia e delle cure mediche di base nel sistema sanitario attraverso una loro menzione esplicita negli obiettivi di formazione definiti nella legge. Anche la medicina complementare rientra tra questi obiettivi, in attuazione dell’articolo 118a della Costituzione federale (Cost.) secondo cui la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare. La seconda parte delle disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Una delle principali misure di questa seconda fase concerne la registrazione obbligatoria dei diplomi e le conoscenze linguistiche di tutte le persone che