Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine

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requisiti relativi all’economicità e alla garanzia della qualità delle prestazioni previsti nella legge (art. 56 e 58) o in un contratto. Se non li rispetta, il Tribunale arbitrale cantonale (art. 89 LAMal) può essere chiamato a comminare la sanzione appropriata. Queste sanzioni vanno dall’ammonizione all’ esclusione temporanea o definitiva dall'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie in caso di recidiva (art. 59 cpv. 1 LAMal), passando dalla multa e dalla restituzione in tutto od in parte dell'onorario percepito per prestazioni inadeguate. Con il presente avamprogetto, gli assicuratori dovranno verificare anche che i fornitori di prestazioni rispettino gli oneri fissati dal Consiglio federale per esercitare a carico dell’AOMS. Il mancato rispetto, totale o parziale, di questi oneri, va ad aggiungersi all’elenco delle inosservanze che potrebbero portare alle sanzioni menzionate (art. 59 cpv. 3 LAMal).

Il Consiglio federale dovrà fissare le condizioni relative all’autorizzazione e gli oneri legati all’esercizio a carico dell’AOMS nell’ordinanza del 27 giugno 199513 sull’assicurazione malattie (OAMal).

1.2.3 Terzo livello d’intervento: limitazione delle autorizzazioni

Mentre la precedente modalità di limitazione delle ammissioni prevedeva che fosse il Consiglio federale a fissare il numero massimo di medici autorizzati per ciascuna specializzazione medica, la revisione deve permettere ai Cantoni stessi di regolare l’offerta a seconda delle loro necessità. Questi disporranno di un termine di due anni a partire dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione per fissare numeri massimi, se intendono limitare il numero di medici autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS. Al contrario di quanto avveniva con la precedente limitazione delle autorizzazioni, questi numeri massimi saranno applicati all’insieme dei medici attivi nel settore ambulatoriale del Cantone, sia in libero esercizio o come dipendenti in istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici, anche nel settore ambulatoriale degli ospedali. In questo modo viene eliminata un’evidente distorsione del mercato, ponendo tutti i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale sullo stesso piano.

Visto l’incremento del numero di persone che lavorano a tempo parziale, è ora necessario che i Cantoni tengano conto del tasso di occupazione dei fornitori di prestazioni. A tal fine, potranno fondarsi sui dati dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, che potranno consultare in un certo qual modo (p. es. consultazione scritta, gruppo di lavoro o commissione). Dovranno altresì coordinarsi con gli altri Cantoni al fine di tenere in considerazione la mobilità dei pazienti, che sempre più spesso si recano da medici vicini al luogo dove lavorano, studiano o praticano attività nel tempo libero. I Cantoni potranno decidere che il coordinamento abbia luogo ad esempio in modo centralizzato a livello nazionale, istituendo un organo decisionale sul modello della medicina altamente specializzata o in modo bilaterale o multilaterale a livello regionale.

Il Consiglio federale potrà stabilire mediante ordinanza principi metodologici e criteri supplementari per determinare i numeri massimi di medici autorizzati, ma non potrà più fissarli da sé. Tuttavia dovrà continuare ad essere garantito l’accesso degli assicurati ai trattamenti entro un termine ragionevole.

13 RS 832.102