Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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dovranno pertanto fornire gratuitamente ai Cantoni le informazioni necessarie a definire i numeri massimi e ad assicurare il coordinamento. Oltre ai dati esistenti, come quelli relativi alla fatturazione e le statistiche delle federazioni dei medici, i Cantoni potranno esigere dai fornitori di prestazioni, inclusi gli ospedali, informazioni dettagliate sull’attività nel settore ambulatoriale dei medici che impiegano e qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
Art. 55a° cpv. 5
I medici autorizzati prima della definizione dei numeri massimi e che hanno esercitato prima di tale data in modo dipendente o indipendente a carico dell’AOMS non devono sottostare alla limitazione delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 55a. Questa disposizione si applica parimenti ai medici che hanno esercitato in seno a un istituto che dispensa cure ambulatoriali o nel settore ambulatoriale di un ospedale, a condizione che continuino a esercitare la propria attività nello stesso ospedale o istituto. Questa disposizione deve essere mantenuta al fine di salvaguardare i diritti acquisiti, dal momento che tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2013 non era in vigore alcuna limitazione delle ammissioni.
Art. 55a cpv. 6
Questa disposizione permette ai Cantoni che constatano un aumento dei costi anomalo in uno o più campi di specializzazione, di bloccare con effetto immediato l’autorizzazione di nuovi fornitori di prestazioni nel campo o nei campi di specializzazione interessati, indipendentemente dai numeri massimi fissati conformemente ai capoversi 1-4. Un aumento è considerato anomalo in due casi:
se i costi in un campo di specializzazione subiscono un aumento più marcato rispetto alla media dei costi degli altri campi di specializzazione nel Cantone interessato;
se i costi in un campo di specializzazione nel Cantone interessato subiscono un aumento più marcato rispetto alla media dei costi di tale campo di specializzazione in tutti i Cantoni.
Art. 59 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3 lett. g
Gli assicuratori avranno la responsabilità di vigilare affinché i fornitori di prestazioni rispettino gli oneri relativi all’economicità e alla qualità delle prestazioni che dovranno soddisfare per esercitare a carico dell’AOMS, conformemente all’articolo 36 capoverso 4. In caso di mancato rispetto parziale o totale di questi oneri, ai sensi dell’articolo 89 gli assicuratori potranno chiedere al Tribunale arbitrale di comminare una sanzione appropriata, che può arrivare fino all’esclusione dall’attività a carico dell’AOMS.
Disposizioni transitorie
Il capoverso 1 concede agli assicuratori un termine di un anno dall’entrata in vigore della revisione per designare l’organizzazione incaricata di esaminare le richieste di autorizzazione e rilasciare le autorizzazioni previste all’articolo 36 capoverso 5. Una volta scaduto questo termine, il Consiglio federale potrà utilizzare la competenza che gli viene attribuita dal presente avamprogetto di designare da sé tale