Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine

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Art. 36 cpv. 3bis

Oltre al tempo di attesa descritto al capoverso 3, è possibile inoltre esigere dai fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale una prova delle conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a garantire la qualità delle prestazioni e prevedere un esame in tal proposito. I fornitori di prestazioni che dimostrano di aver svolto una pratica di due anni in Svizzera nel campo di attività oggetto della richiesta dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento sono dispensati dall’esame. Con questa disposizione i fornitori di prestazioni che intendono esercitare a carico dell’AOMS non hanno l’obbligo di dimostrare di aver svolto un’attività pratica di due anni durante il periodo di attesa. Tuttavia, la disposizione dovrebbe rappresentare un importante incentivo a praticare nel campo di attività richiesto durante tale termine, al fine di essere dispensati dall’obbligo d’esame concernente le conoscenze del sistema sanitario svizzero.

Se definirà una procedura d’esame secondo questa disposizione, il Consiglio federale consulterà gli attori principali del settore ambulatoriale in merito allo svolgimento e all’organizzazione della stessa. La procedura d’esame dovrà verificare le conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a fornire prestazioni di qualità.

Art. 36 cpv. 4

Oltre alle condizioni menzionate ai capoversi 2 e 3, il Consiglio federale fisserà anche oneri relativi all’economicità e alla qualità delle prestazioni, che i fornitori di prestazioni dovranno soddisfare per esercitare a carico dell’AOMS. Questi oneri riguarderanno segnatamente misure di sviluppo della qualità e la comunicazione di dati necessari a tale scopo e al fine di vigilare sull’applicazione delle disposizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni.

Art. 36 cpv. 5

Mentre il diritto vigente non prevede alcuna procedura formale per l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n LAMal, l’avamprogetto ne prevede l’introduzione de lege ferenda, facendo in modo che il riconoscimento dei fornitori di prestazioni non sia più automatico, ma debba essere effettuato da un organismo designato in comune dagli assicuratori. Se gli assicuratori non riescono a giungere a un accordo in merito all’organismo comune, questo è designato dal Consiglio federale.

Art. 36 cpv. 6

Se prevede una procedura d’esame concernente le conoscenze del sistema sanitario svizzero, il Consiglio federale può incaricare un’organizzazione dello svolgimento della stessa. In tale contesto sarà possibile che il Consiglio federale trasferisca questi compiti all’organizzazione designata dagli assicuratori (art. 36 cpv. 5). Prima di trasferire questo compito a una determinata organizzazione, il Consiglio federale consulta in ogni caso gli attori interessati del settore ambulatoriale.

Art. 36 cpv. 7