Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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organizzazioni che li impiegano, i laboratori, i centri di consegna di mezzi e d’apparecchi diagnostici o terapeutici, le imprese di trasporto e di salvataggio e gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.
Art. 36 cpv. 2
Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni ad eccezione dei medici, dei farmacisti, degli ospedali, delle case di cura, degli stabilimenti di cura balneare e degli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici. Per questi fornitori di prestazioni, le condizioni di autorizzazione sono attualmente stabilite nella legge. La nuova formulazione conferisce al Consiglio federale la competenza di fissare da sé le condizioni per questi fornitori di prestazioni, al fine di garantire che le prestazioni siano adeguate e di alta qualità.
Il Consiglio federale fisserà, per ciascun tipo di fornitore di prestazioni, le condizioni relative alla formazione di base e al perfezionamento fondandosi sulle condizioni stabilite nella LPMed e nella LPSan. Il Consiglio federale può inoltre definire condizioni in merito alle strutture necessarie a garantire la qualità delle prestazioni fornite.
Art. 36 cpv. 3
Con il nuovo diritto il Consiglio federale può prevedere prima dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS un tempo di attesa di due anni dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento per i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale. Tale tempo di attesa può essere richiesto per alcune o per tutte le categorie di fornitori di prestazioni. Questa competenza permetterà di regolare l’afflusso di fornitori di prestazioni sul mercato e di migliorare la qualifica e le conoscenze del sistema sanitario svizzero dei fornitori di prestazioni che intendono esercitare a carico dell’AOMS.