Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente avamprogetto si fonda sull’articolo 117 Cost., che conferisce alla Confederazione un’ampia competenza in materia di organizzazione dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è in gran parte sottratta alla libertà economica giusta l’articolo 27 Cost. Nel presente contesto deve semplicemente garantire che i limiti delle autorizzazioni a esercitare a carico dell’AOMS poggino su criteri che tengono adeguatamente conto dei principi della parità di trattamento dei concorrenti28. La definizione delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 36 capoversi 2 e 3 LAMal e la possibilità di limitare le autorizzazioni stabilendo numeri massimi per i fornitori di prestazioni ambulatoriali in uno o più campi di specializzazione medica nel settore ambulatoriale secondo l’articolo 55a LAMal rispettano in questo senso il principio della parità di trattamento dei concorrenti.
L’avamrogetto rappresenta quindi una chiara base formale, sulla quale le limitazioni possono fondarsi in modo conforme, e in passato il Tribunale federale ha sostenuto che l’articolo 117 Cost. possa essere considerato come base costituzionale implicita per una disposizione volta a contenere i costi sanitari (e quindi i premi delle casse malati). La definizione di numeri massimi è conforme al principio di proporzionalità, poiché dovrà basarsi su uno o più campi di specializzazione e non impedirà ai fornitori di prestazioni interessati di esercitare la loro professione, dato che la situazione in materia di offerta varia fortemente sul territorio svizzero. Il principio della fiducia è anch’esso garantito, poiché i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi manterranno questo loro diritto. Infine, l’avamprogetto non distorce la concorrenza, poiché i nuovi concorrenti non saranno esclusi in modo duraturo o del tutto dal mercato, ma avranno un accesso al mercato limitato oppure, al contrario, facilitato in base a criteri predefiniti e trasparenti secondo l’articolo 35 capoverso 4 e l’articolo 55a LAMal. In tale contesto si rimanda al Tribunale federale secondo cui la libertà economica, se non conferisce il diritto a incentivi statali per le imprese, non dovrebbe nemmeno concedere ai medici che esercitano a titolo privato il diritto di fornire prestazioni a carico dell’assicurazione sociale malattie in quantità illimitata29.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Secondo l’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea30, l’Unione europea si prefigge di promuovere la giustizia e la protezione sociali. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è sancita all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea31. L’Accordo del 21 giugno 199932 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Il suo obiettivo è segnatamente quello di conferire un diritto
28 DTF 130 I 26 consid. 4.5; 132 V 6 consid. 2.5.3 segg.
29 DTF 130 I 26 consid. 4.5
30 GU C 191 del 29.7.1992
31 GU C 306 del 17.12.2007