Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 35 pagine

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Per adempiere ai propri compiti, le organizzazioni menzionate ai capoversi 5 e 6, potranno percepire un emolumento, di cui il Consiglio federale fisserà l’importo. Con gli emolumenti percepiti, le organizzazioni non potranno finanziare attività diverse da quelle inerenti ai compiti definiti.

Art. 36a

Nel nuovo diritto, le regole relative all’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS concernenti gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici sono fissate all’articolo 36. Il Consiglio federale definirà nell’OAMal le condizioni di autorizzazione di questi istituti, come avviene per alcune professioni sanitarie. L’articolo 36a deve pertanto essere abrogato.

Art. 37

Nel nuovo diritto, le regole relative all’autorizzazione a praticare a carico dell’AOMS concernenti i farmacisti sono fissate all’articolo 36. Il Consiglio federale definirà nell’OAMal le condizioni di autorizzazione dei farmacisti, come avviene per alcune professioni sanitarie.

Le disposizioni della LPMed rivista si applicano ai farmacisti così come ai medici. Il 18 marzo 2016, il Parlamento ha deciso una modifica20 della legge federale del 15 dicembre 200021 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer). Il nuovo articolo 4 capoverso 1 lettera k LATer definisce la dispensazione diretta come «dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un’istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un’autorizzazione d’esercizio». Conformemente al nuovo articolo 24 capoverso 1 lettera b LATer, tutte le persone che esercitano una professione medica possono dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica, conformemente alle disposizioni sulla dispensazione diretta e badando che tutti gli attori in concorrenza tra di loro sul mercato soddisfino le medesime condizioni legali in materia di sicurezza e qualità (art. 1 cpv. 3 lett. c LATer). Questa revisione entrerà in vigore in linea di principio prima del presente avamprogetto. Pertanto, non sarà più necessario precisare nella LAMal che i Cantoni fissano le condizioni alle quali i medici sono assimilati ai farmacisti.

Anche l’articolo 37 sarà pertanto abrogato.

Art. 38

Nel nuovo diritto, le regole relative all’autorizzazione a praticare a carico dell’AOMS concernenti i fornitori di prestazioni elencati all’articolo 35 capoverso 2 lettere c-g, i e m sono fissate all’articolo 36. L’autorizzazione delle case per partorienti (art. 35 cpv. 2 lett. i), anch’esse incluse nell’articolo 38, è già disciplinata all’articolo 39 capoverso 3. Anche l’articolo 38 può pertanto essere abrogato.

20 RU 2017 2745

21 RS 812.21