Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

4.4 Capitolo 3: Organismi di ispezione

Articolo 10 Compiti

L’organismo di ispezione:

a. valuta il sistema di dovuta diligenza e la sua applicazione da parte dell’operatore nell’ambito di un’ispezione basata sul capitolato d’oneri dell’UFAM; eventualmente raccomanda gli opportuni interventi;

b. informa le autorità in caso di rilevanti o reiterate inadempienze da parte degli operatori;

c. documenta adeguatamente le informazioni e le azioni di cui alle lettere a e b e le conserva per un periodo di cinque anni.

L’articolo 10 relativo agli organismi di ispezione si basa sull’articolo 35f capoverso 2 lettera c LPAmb e sull’articolo 8 paragrafo 1 EUTR.

Gli operatori devono sviluppare, applicare e valutare regolarmente sistemi propri di dovuta diligenza. Essi possono incaricare un organismo di ispezione riconosciuto dall’UFAM secondo l’articolo 10 di valutare la conformità del sistema e della sua applicazione. La valutazione deve avvenire una volta per anno civile.

Con il riconoscimento di organismi di ispezione, la Confederazione intende mettere a disposizione un accesso a bassa soglia all’ispezione e consulenza. Se un organismo di ispezione esercita entrambe le attività, queste dovranno essere chiaramente separate l’una dall’altra. Soprattutto le PMI, dando incarico a un organismo di ispezione, devono poter far valutare in modo semplice e con un onere proporzionato la conformità del loro sistema di dovuta diligenza e della sua applicazione nell’ambito di un’ispezione.

Oltre all’ispezione, gli operatori possono avvalersi anche dei servizi di consulenza di un organismo di ispezione. Tali organismi devono però assicurare i corrispondenti requisiti di imparzialità e separare chiaramente l’attività di ispezione da quella di consulenza. La consulenza non è però riservata esclusivamente agli organismi di ispezione, bensì può essere fornita anche da terzi diversi dagli organismi di ispezione. In tal modo si garantisce un’equa concorrenza tra le imprese di consulenza. L’attività di consulenza può aiutare a sviluppare un sistema di dovuta diligenza che tenga conto delle esigenze degli operatori. Inoltre può aiutare gli operatori ad applicare correttamente il sistema.

Lettera a: L’organismo di ispezione valuta, nell’ambito di un’ispezione, la conformità del sistema di dovuta diligenza e della sua applicazione da parte dell’operatore. I punti da valutare sono definiti dall’UFAM in un capitolato d’oneri. In tal modo un operatore può garantire di soddisfare i requisiti secondo l’articolo 4 e seguenti.

Su incarico delle imprese, un organismo di ispezione verifica la corretta applicazione dei relativi sistemi di dovuta diligenza e annota il risultato in un rapporto di ispezione. Dopo aver effettuato l’ispezione e registrato i risultati in un passaggio a parte può raccomandare interventi idonei per l’eliminazione degli errori e dei difetti in caso di scorretta applicazione dei sistemi.

Lettera b: In linea di principio non è compito di un organismo di ispezione sostituirsi alle autorità competenti nell’incombenza di controllare che gli operatori eseguano correttamente la presente ordinanza. Piuttosto, un organismo di ispezione deve informare le autorità competenti in caso di rilevanti o reiterate inadempienze di un operatore in determinati punti dell’ispezione stabiliti dalle autorità.

I compiti qui proposti e l’iter di riconoscimento si discostano in alcuni punti dal regolamento UE. Per esempio, diversamente da quanto accade nell’UE, gli organismi di ispezione in Svizzera devono dimostrare di possedere un accreditamento secondo la norma internazionale ISO/IEC 17020:2012 (norma svizzera SN EN ISO/IEC 17020:2012 o prossima

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