Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
sia la documentazione sul sistema di dovuta diligenza e sui suoi aggiornamenti sia la documentazione relativa all’applicazione del sistema. Quest’ultima comprende tutti i documenti prodotti nell’ambito delle attività secondo gli articoli 4-7 della presente ordinanza e che vengono esaminati in occasione di un controllo. Vi rientrano anche le informazioni sui fornitori e sugli acquirenti dei commercianti (lett. a). È così possibile garantire un controllo degli scambi efficiente e basato sul rischio (art. 17). Queste informazioni consentono all’UFAM e ai Cantoni di agire in maniera mirata nei confronti di operatori e commercianti potenzialmente inadempienti, agevolando loro la compilazione di rapporti. I risultati dei controlli secondo la lettera b comprendono i verbali dei controlli e assunzioni di prove come foto e documentazione dei campioni prelevati.
Capoverso 2: Anche i Cantoni possono registrare dati nei casi in cui sono competenti per l’esecuzione. Per poter esercitare i loro compiti di controllo secondo l’articolo 16, essi devono avere accesso ai dati del sistema d’informazione di cui necessitano per l’esecuzione.
Capoverso 3: Consente all’UFAM, nell’ambito di un controllo, di obbligare le imprese a inserire autonomamente la documentazione corrispondente nel sistema d’informazione. Tale inserimento da parte delle imprese permette inoltre di eseguire controlli a tavolino e di risparmiare sui tempi di trasferta.
L’articolo 35h capoverso 1 LPAmb costituisce la base legale esplicita prevista dall’articolo 17 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione.
Nel sistema d’informazione l’UFAM rileva i dati elencati all’articolo 13. L’importante è che il nuovo sistema d’informazione sia collegato con i dati del sistema elettronico di dichiarazione doganale affinché l’AFD possa adempiere in modo efficiente ai propri compiti di partecipazione secondo l’articolo 17 attraverso il proprio sistema esistente e consolidato. L’articolo 112 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0) costituisce la base legale, secondo il diritto in materia di protezione dei dati, per la trasmissione dall’AFD all’UFAM e ai Cantoni dei dati doganali degni di particolare protezione necessari per l’esecuzione della presente ordinanza.
Articolo 13 Sistema d’informazione LF-CITES
Nell’ambito dei suoi controlli secondo l’articolo 16 capoverso 2 e nei casi previsti dall’articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d’informazione LF-CITES.
Questo modo di procedere è adeguato e semplifica lo scambio di informazioni tra gli uffici. Determinati tipi di legno e prodotti da esso derivati, come l’ebano del Madagascar, rientrano nel campo d’applicazione della LF-CITES. In base a tale legge, ogni importazione di prodotti che rientrano nel suo campo d’applicazione deve essere autorizzata singolarmente dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Non è dunque necessario ripetere di nuovo una verifica del rischio completa per i prodotti sottoposti a questo genere di controlli. L’UFAM deve però sapere se l’USAV ha effettivamente rilasciato un’autorizzazione per l’importazione o il commercio degli esemplari di specie in questione secondo gli allegati I-III CITES.
Articolo 14 Comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali
1L’UFAM è l’autorità competente per la comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali.
2Esso può comunicare i dati personali degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative o penali, alle autorità amministrative competenti dell’Unione europea (UE) e degli Stati membri dell’UE se ciò è necessario per l’esecuzione delle disposizioni dell’UE
18/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275