Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

Articolo 20 Prodotti sequestrati e confiscati

1I prodotti sequestrati sono tenuti provvisoriamente in un luogo adatto e a spese dell’operatore.

2 I prodotti confiscati sono:

a. venduti;

b. rispediti al luogo di provenienza oppure

c. distrutti, per esempio tramite valorizzazione energetica.

L’articolo 20 si basa sull’articolo 35f capoverso 4 LPAmb. I provvedimenti previsti da questa disposizione comportano in parte costi elevati, tra cui costi di magazzino e costi per la rispedizione al luogo di provenienza. Poiché l’operatore inadempiente deve rispondere di tali provvedimenti, i costi vengono fatturati a quest’ultimo sulla base dell’articolo 2 LPAmb (principio di causalità).

Capoverso 1: I prodotti sequestrati devono essere tenuti in un luogo sicuro, dove la qualità dei prodotti possa essere mantenuta per tutta la durata del sequestro. Se opportuno, i prodotti sequestrati possono essere tenuti presso il domicilio del destinatario, ma saranno soggetti a un divieto di utilizzo fino a quando non verrà accertata la fattispecie.

Capoverso 2 lettera a: Per la vendita dei prodotti confiscati si può rimandare per esempio all’articolo 2 paragrafo 3 cifra 2 HolzSiG e all’articolo 15 paragrafo 3 HolzHÜG. Quando si vendono legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale occorre garantire che i prodotti in questione non siano immessi nei canali di libero scambio. Se ciò non è possibile, si dovrà rinunciare alla vendita.

Capoverso 2 lettera b: La rispedizione dei prodotti confiscati, essendo un provvedimento meramente amministrativo, non viene menzionata nell’EUTR. Questa disposizione corrisponde però, per esempio, all’articolo 2 paragrafo 3 cifra 1 HolzSiG e all’articolo 7 paragrafo 2 HolzHÜG. Il legno o i prodotti da esso derivati di cui sia stata dimostrata la provenienza illegale non devono essere rispediti nel Paese di origine.

Articolo 21 Emolumenti

Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM.

Questa disposizione si basa sull’articolo 48 capoverso 1 LPAmb, secondo cui per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali sono riscosse delle tasse. Nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza vengono riscossi emolumenti in particolare per controlli, accertamenti, decisioni e per gli ulteriori atti amministrativi delle autorità competenti. L’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM; RS 814.014) viene integrata nell’allegato 3 della presente ordinanza (Abrogazione e modifica di altri atti normativi) con aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario per i controlli del sistema di dovuta diligenza presso gli operatori, i controlli dell’obbligo di tracciabilità dei commercianti e il riconoscimento e i controlli dell’organismo di ispezione (cfr. al riguardo le spiegazioni sull’all. 3 qui appresso).

Gli ulteriori atti amministrativi sono fatturati come emolumenti, secondo il dispendio, a una tariffa oraria di 140 franchi (art. 4 OE-UFAM).

Articolo 22 Adattamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 sulla base del regolamento (UE) n. 995/2010.

22/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275