Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
Capoverso 1: Per poter dimostrare che per la commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati è stata esercitata la necessaria diligenza secondo l’articolo 35f capoverso 1 LPamb, gli operatori devono raccogliere e trattare informazioni come stabilito all’articolo 4 capoverso 2 lettera a. Tali informazioni consentono loro di effettuare la valutazione del rischio prevista dall’articolo 6.
Nel caso di prodotti composti, per ciascun componente e per tutto il materiale utilizzato nella relativa composizione (ad eccezione del materiale riciclato) devono essere disponibili informazioni su ogni tipo di legno, sulla legalità della provenienza nonché tutte le altre informazioni specificate all’articolo 5 capoverso 1. Il capitolo 8 e l’allegato II del documento di orientamento per l’EUTR4 contengono ulteriori approfondimenti sull’applicazione di questa legislazione per tali prodotti derivati dal legno.
Questo capoverso corrisponde al contenuto dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera a EUTR. Le informazioni da raccogliere sono specificate alle lettere a-f. Di seguito sono riportati i punti bisognosi di spiegazione.
Capoverso 1 lettera a: La denominazione scientifica completa secondo la lettera a è necessaria in quanto in alcuni casi il nome comune (denominazione commerciale) della specie di albero non la identifica chiaramente.
Capoverso 1 lettere b, c e d: Queste norme corrispondono all’articolo 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012. È risaputo che in alcuni grandi Paesi l’esecuzione della legislazione in materia forestale può essere tendenzialmente meno efficace nelle regioni periferiche. Per esempio, sulla base di informazioni di pubblico dominio il rischio di raccolta illegale in determinate regioni di un grande Paese potrebbe essere ritenuto generalmente superiore rispetto ad altre regioni. In simili casi si dovrà dunque indicare la regione in aggiunta al Paese di origine. Se anche all’interno della regione vi sono differenze note, per esempio a livello di concessioni, bisognerà raccogliere informazioni separate al riguardo.
Capoverso 1 lettera g: Gli operatori devono chiarire qual è la legislazione applicabile per il prelievo di legname nel Paese di origine. Le informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine comprendono documenti emessi dalle autorità competenti e inerenti alle materie di cui all’articolo 3 lettera f. Per le importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’UE devono essere disponibili le informazioni secondo l’articolo 5; di norma, le informazioni attestanti la prima messa in commercio nell’UE possono essere considerate come attestazione secondo la lettera g.
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453) nonché la relativa legislazione svizzera d’esecuzione contengono diversi requisiti per l’importazione, il transito e l’esportazione di specie protette dalla CITES. Tra le altre cose, una licenza d’esportazione per una specie protetta dalla CITES è possibile soltanto se la specie in questione è stata ottenuta nel rispetto della legislazione nazionale del Paese esportatore. Se dunque per i prodotti derivati dal legno esiste un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 o l’articolo 12 dell’ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES), non occorre alcuna attestazione secondo la lettera g.
Se i Paesi di origine utilizzano sistemi e rilasciano inoltre documenti che consentono una verifica semplice e attendibile della legalità delle forniture, tali documenti vanno verificati al momento dell’importazione. Questi includono licenze5 di Paesi che hanno stipulato un accordo di partenariato FLEGT6 (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) con l’UE.
4 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip (consultato l’11.02.2020)
5 http://www.flegtlicence.org/ (consultato l’11.02.2020)
6 www.flegt.org (consultato l’11.02.2020) 11/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275