Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1 Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

L’ordinanza sul commercio di legno si basa sui nuovi requisiti per la messa in commercio, l’obbligo di diligenza e i provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 35e capoverso 2 e all’articolo 35f capoverso 2 e 4 LPAmb. Essa si fonda inoltre sulle due norme generali in materia di competenza per l’emanazione di prescrizioni esecutive secondo l’articolo 39 capoverso 1 LPAmb.

4.2 Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Scopo dell’ordinanza è attuare il divieto previsto all’articolo 35e capoverso 1 LPAmb di immettere sul mercato o commercializzare per la prima volta legname ottenuto illegalmente. La raccolta illegale può riguardare legname appartenente a specie a rischio o protette, che è stato tagliato in zone protette o il cui utilizzo non è autorizzato. La raccolta e il commercio di legname devono servire a proteggere la foresta, il clima e la biodiversità ed essere conformi alle disposizioni del Paese di origine (FF 2019 1133). I concetti di legalità, raccolta e commercio sono definiti all’articolo 3 lettere e ed f.

Articolo 2 Campo d’applicazione

1La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all’allegato 1.

2Essa non vale per i prodotti ottenuti da legname di scarto.

Va sottolineato innanzitutto che il campo d’applicazione dell’OCoL è identico a quello dell’EUTR, in quanto altrimenti non verrebbero meno gli ostacoli al commercio con l’UE. Ciò è richiesto anche dall’articolo 35e capoverso 2 LPAmb, in base al quale il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell’UE.

Il materiale da imballaggio che viene utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Capoverso 1: Il campo d’applicazione dell’OCoL include i prodotti del legno elencati nell’allegato 1, come per esempio legna da ardere, legno grezzo, legno lavorato in vario modo, come legname tagliato (segato), fogli da impiallacciatura o legname lavorato come pannelli di particelle o di fibre. Si estende però anche a prodotti derivati dal legno come carta, mobili in legno o costruzioni prefabbricate. L’elenco riportato nell’allegato 1 è possibilmente identico a quello riportato nell’allegato all’EUTR, e anche l’articolo 2 capoverso 1 corrisponde all’articolo 2 lettera a EUTR in cui è definito il concetto di «legno e prodotti da esso derivati». I prodotti sono elencati nell’allegato 1 secondo il sistema armonizzato delle tariffe doganali. Tale allegato può essere adattato di continuo dal DATEC in base alle più

7/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275