Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
ispezione (art. 16) e il sequestro e la confisca di prodotti (art. 19 e 20). Oltre all’UFAM, anche i Cantoni e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) espletano funzioni di controllo. I Cantoni, in particolare, sono competenti per i controlli sugli operatori che immettono sul mercato legname proveniente dal bosco svizzero (art. 16 cpv. 2), mentre l’AFD verifica le forniture su richiesta dell’UFAM (art. 17). Per le operazioni di sequestro e di confisca, l’UFAM si avvale del sostegno dei Cantoni e dell’AFD (art. 17).
Con una disposizione transitoria, l’ordinanza chiarisce la propria applicabilità soltanto per i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dopo la sua entrata in vigore (art. 24).
Per il momento si dovrà rinunciare all’introduzione dell’obbligo di notifica per gli operatori, previsto dall’articolo 35f capoverso 3 LPAmb, in quanto questi vengono già identificati attraverso le dichiarazioni doganali.
3 Rapporto con il diritto internazionale
Dal 3 marzo 2013 è entrato in vigore nell’UE l’EUTR. Questo regolamento vieta l’immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale e impone a tutti gli operatori che immettono sul mercato legno e prodotti da esso derivati di rispettare determinati obblighi di diligenza. L’EUTR è stato integrato dal regolamento (UE) n. 363/20122 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 607/20123. Altri Paesi, come per esempio gli Stati Uniti d’America (US Lacey Act 2008), l’Australia (Australian Illegal Logging Prohibition Act 2012) o il Giappone (Japan Clean Wood Act 2017), hanno approvato leggi analoghe che vietano l’importazione e l’ulteriore lavorazione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
La Svizzera è interessata dagli effetti dell’EUTR. Chi immette sul mercato nell’UE, quando importa prodotti derivati dal legno (p. es. legno grezzo, legno tagliato, materiali legnosi, prodotti finiti di legno e carta) provenienti dalla Svizzera, deve infatti rispettare gli obblighi di diligenza previsti dall’EUTR e in particolare ottenere dai fornitori svizzeri le informazioni necessarie per l’immissione sul mercato europeo. Gli esportatori svizzeri devono pertanto familiarizzare con gli obblighi di diligenza cui sono soggetti i loro acquirenti europei. Agli acquirenti europei devono essere fornite le informazioni corrispondenti, sia per il legname proveniente dalla Svizzera sia per quello importato.
La presente ordinanza è strutturata in modo analogo all’EUTR ed è stata inoltre emanata per le stesse ragioni di politica ambientale che hanno ispirato l’UE: contrastare la raccolta e il commercio illegale di legno e i rischi ambientali che ne derivano attraverso un’azione concertata. La normativa viene pertanto recepita in maniera autonoma e dovrà essere introdotta anche se non si potrà giungere a un accordo con l’UE in merito al riconoscimento reciproco delle rispettive prescrizioni.
2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 363/2012 DELLA COMMISSIONE, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)
3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 607/2012 DELLA COMMISSIONE, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) 6/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275