Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

secondo l’articolo 10.

L’articolo 4 relativo al sistema di dovuta diligenza si basa sull’articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb.

Capoverso 1: Questa disposizione corrisponde all’articolo 4 paragrafo 2 EUTR. Ogni operatore deve applicare un sistema di dovuta diligenza al fine di evitare che siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. La corretta applicazione di un sistema di dovuta diligenza è verificabile in maniera oggettiva e si presta quindi a una verifica ufficiale.

Il capoverso 1 impone a tutti gli operatori di esercitare la necessaria diligenza. Per le ripercussioni dell’OCoL sull’economia forestale e del legno svizzera, si vedano le spiegazioni alla cifra 5.2 qui appresso.

Capoverso 2: Qui vengono elencati i tre elementi del sistema di dovuta diligenza che illustrano la relativa metodologia. La raccolta di informazioni (lett. a) è più dettagliatamente descritta nell’articolo 5 (corrispondente all’art. 6 par. 1 lett. a EUTR), la successiva esecuzione di una valutazione del rischio (lett. b) nell’articolo 6 (corrispondente all’art. 6 par. 1 lett. b EUTR) e l’eventuale esecuzione di un’attenuazione del rischio (lett. c) nell’articolo 7 (corrispondente all’art. 6 par. 1 lett. c EUTR).

Capoverso 3: Questa disposizione si orienta all’articolo 4 paragrafo 3 EUTR. Gli operatori devono aggiornare e valutare di continuo il proprio sistema di dovuta diligenza. L’applicazione del sistema secondo l’articolo 5 e 6 non può essere esternalizzata. Gli operatori possono incaricare un organismo di ispezione accreditato di valutare annualmente, nell’ambito di un’ispezione, la conformità del sistema e della sua applicazione. Nel caso di un controllo da parte dell’UFAM, un’azienda in possesso di un rapporto di ispezione che certifica l’applicazione conforme può mettere in conto un onere ridotto.

Articolo 5 Raccolta di informazioni e documentazione

1Gli operatori hanno l’obbligo di procurarsi le informazioni seguenti:

a. che siano di provenienza legale il legno e i prodotti da esso derivati per i quali è stata descrizione del legno e dei prodotti da esso derivati, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e la sua denominazione scientifica completa;

b. il Paese di origine;

c. la regione in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in singole regioni subnazionali;

d. informazioni sulla concessione di taglio in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in riferimento a più concessioni all’interno di un Paese o una regione;

e. la quantità di legno e prodotti da esso derivati espressa in volume, peso o numero di unità;

f. nome e indirizzo del fornitore;

g. informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine; in tale contesto si ritiene rilasciata un’autorizzazione all’importazione, al transito e all’esportazione secondo l’articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 e l’articolo 12 dell’ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES).

2Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati.

L’articolo 5 relativo alla raccolta di informazioni si basa sull’articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb.

10/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275