Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.
Per controllare se gli operatori in Svizzera hanno applicato correttamente il sistema di dovuta diligenza, può essere necessario uno scambio di informazioni con altre autorità dell’UE o di altri Stati. Inoltre, anche le autorità esecutive europee possono richiedere in Svizzera informazioni in merito. Queste possono includere informazioni degne di particolare protezione, come per esempio sentenze penali.
Articolo 15 Sicurezza informatica
I provvedimenti per garantire la sicurezza informatica si orientano all’ordinanza del 9 dicembre 2011 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
La sicurezza informatica del sistema riveste particolare importanza alla luce dei dati personali degni di particolare protezione (p. es. relativi a procedimenti penali) che sono rilevati nel sistema d’informazione. L’articolo 15 stabilisce pertanto che le misure di sicurezza devono orientarsi all’ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale (RS 172.010.58). Secondo l’articolo 3 capoverso 8 di tale ordinanza, la sicurezza informatica comprende misure di protezione dell’integrità e dell’accessibilità del sistema, nonché misure di protezione del carattere confidenziale, dell’integrità, dell’accessibilità e della tracciabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasferiti nel sistema.
4.6 Capitolo 5: Esecuzione
Articolo 16 Esecuzione da parte dell’UFAM e dei Cantoni
1L’UFAM esegue la presente ordinanza.
2Esso controlla se gli operatori e i commercianti, come pure gli organismi di ispezione riconosciuti, rispettano i loro impegni secondo la presente ordinanza; nel caso degli operatori e dei commercianti, il controllo avviene secondo un approccio basato sul rischio.
3I Cantoni sono competenti per i controlli degli operatori che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale.
Capoverso 1: L’UFAM è competente per l’esecuzione dell’ordinanza e quindi anche per la collaborazione specialistica a livello internazionale. Poiché la lotta al disboscamento illegale deve essere portata avanti soprattutto attraverso la collaborazione internazionale, è necessario collaborare e avere uno scambio specialistico con le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e con altre autorità estere.
Capoverso 2: L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza in primo luogo mediante un approccio basato sul rischio. Ciò vuol dire, per esempio, concentrare i controlli in via prioritaria sulle imprese che immettono sul mercato volumi particolarmente elevati di legname proveniente da Paesi a rischio. D’altro canto si dovrà controllare anche l’applicazione e l’aggiornamento del sistema di dovuta diligenza. Soltanto così sarà possibile ridurre a titolo preventivo e in modo permanente il rischio che siano immessi sul mercato legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Durante i controlli è opportuno prelevare campioni al fine di poter determinare in modo univoco il tipo di legno e, se possibile, la sua provenienza.
Per quanto riguarda i commercianti, si verificherà se essi rispettano i requisiti di tracciabilità di cui all’articolo 35g LPAmb.
Se è vero che gli operatori possono partire dal presupposto che nell’UE si è proceduto a una valutazione del rischio con una riduzione del rischio ed è stata allestita la relativa documentazione (FF 2019 1139) (se l’operatore possiede una conferma della prima immissione sul mercato nell’UE, questa potrà essere normalmente intesa come attestazione secondo l’articolo 5 lettera g), essi sono tuttavia tenuti al rispetto di questa norma e anche in
19/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275