Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
dovuta diligenza dovrà essere nuovamente applicato, di volta in volta, a cadenza annuale. Si veda l’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012.
Per la valutazione del rischio vanno considerate anche le raccomandazioni dell’«Expert Group on the EU Timber Regulation and FLEGT Regulation. Guidance document – Risk Mitigation measures»8. Tali raccomandazioni riguardano l’articolo 4.2 e l’articolo 6.1 lettera c dell’EUTR nonché gli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 e mostrano in che modo si può stimare correttamente il rischio.
Lettera a: Per la valutazione del rischio si possono utilizzare anche garanzie di terzi indipendenti, per esempio certificazioni riconosciute come una certificazione secondo le regole del Forest Stewardship Council FSC oppure secondo il Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC. Nella valutazione del rischio possono essere inoltre inclusi documenti ufficiali attestanti obblighi contrattuali, come pure codici di condotta o certificati rilasciati da regimi accreditati di soggetti terzi indipendenti (si veda al riguardo il n. 4 a pag. 7 del documento di orientamento per l’EUTR del 12.2.2016).
Lettere b e c: Quando si applicano i criteri secondo le lettere a-f occorre considerare in particolare, oltre alla prevalenza di produzione illegale di specifiche specie di alberi (lett. b), da dove proviene il legno e se sono noti casi di produzione illegale nel Paese interessato o nella regione interessata (lett. c).
Lettera d: Tra le sanzioni elencate alla lettera d si annoverano per esempio gli embarghi imposti dalle Nazioni Unite. Va notato che in Svizzera la competenza per l’imposizione di sanzioni è attribuita al Consiglio federale secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231).
Lettera e: Quanto più complessa è la catena di approvvigionamento, tanto più difficile sarà tracciare l’origine del legno. Se in un punto della catena di approvvigionamento non è possibile procurare le informazioni necessarie, ciò aumenterà il rischio che al suo interno sia immesso legname di provenienza illegale (per la complessità della catena di approvvigionamento si veda anche il n. 3 del documento di orientamento per l’EUTR). Rilevante ai fini del rischio è anche il fatto di sapere che un’impresa nella catena di approvvigionamento è già stata coinvolta in casi di produzione illegale.
Lettera f: Il livello di governance nel Paese di origine può ridurre l’attendibilità delle informazioni attestanti il rispetto della sua legislazione applicabile secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera f. Per tale regione, secondo la lettera f, si dovrà considerare anche il rischio di corruzione nei Paesi interessati. In merito all’entità della corruzione in un Paese o in una determinata regione esistono in genere diverse informazioni accessibili al pubblico. A tal fine è utile consultare l’indice di percezione della corruzione (Corruption Perceptions Index CPI)9 di Transparency International. Ove opportuno si dovranno considerare anche gli altri indicatori di buon governo della Banca mondiale (Worldwide Governance Indicators WGI)10. Quando si valutano i criteri secondo le lettere b e c occorre tenere in considerazione anche gli indicatori del rischio d’impresa e altri indicatori relativi a punti deboli nella governance (si veda il n. 4 a pag. 7 del documento d’orientamento per l’EUTR).
Articolo 7 Attenuazione del rischio
1Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale non è trascurabile, gli operatori devono eseguire un’attenuazione del rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.
8 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf (consultato il 13.11.2019)
9 https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019 (consultato il 27.01.2020)
10 https://info.worldbank.org/governance/wgi/ (consultato il 27.01.2020) 13/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275