Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
norma valida in futuro). Questa soluzione permette di garantire un’elevata credibilità dell’organismo di ispezione grazie all’accreditamento basato su processi consolidati e su una sorveglianza continua da parte del SAS. Essendo basata su strumenti esistenti e possedendo un’elevata credibilità, essa rappresenta dunque la soluzione meglio applicabile per la Svizzera.
A differenza dell’UE, gli organismi di ispezione non sviluppano sistemi propri di dovuta diligenza da mettere a disposizione degli operatori, adattare per questi ultimi e quindi ispezionare regolarmente. Ciò non da ultimo in quanto ne deriverebbe un notevole conflitto di interessi e la credibilità e l’imparzialità minima richiesta nell’attività di ispezione apparirebbero compromesse. Soltanto dopo aver concluso l’ispezione e se ciò è richiesto dall’operatore, gli organismi di ispezione possono indicare interventi utili per migliorare il sistema di dovuta diligenza. Il risultato originario dell’ispezione precedentemente eseguita presso l’operatore rimane tale e non può essere annullato dai successivi interventi.
Nell’ottica di una valutazione indipendente della conformità sotto forma di ispezione secondo la norma ISO 17020, sarà necessario definire in un capitolato d’oneri le competenze tecniche degli organismi di ispezione e i punti da ispezionare. Tale capitolato d’oneri deve ancora essere elaborato dall’UFAM.
Articolo 11 Riconoscimento
1Un organismo di ispezione può essere riconosciuto se soddisfa i requisiti seguenti:
a. deve essere dotato di personalità giuridica e avere sede in Svizzera;
b. deve essere dotato di esperienza adeguata ed essere in grado di svolgere le proprie funzioni;
c. garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni;
d. dispone di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020, tipo C).
2Il riconoscimento avviene su richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione secondo l’allegato 2. La competenza per il riconoscimento è attribuita all’UFAM. Questo emana un capitolato d’oneri in cui è indicato quali competenze tecniche devono possedere gli organismi di ispezione e quali elementi vanno verificati e annotati in un rapporto nell’ambito di un’ispezione.
3Se un organismo di ispezione non adempie più alle condizioni, l’UFAM fissa un termine per colmare la lacuna. Se la lacuna non viene colmata entro tale termine, l’UFAM revoca l’accreditamento all’organismo e informa il SAS.
4Il SAS trasmette all’UFAM i rapporti allestiti nell’ambito dell’accreditamento e del mantenimento dell’accreditamento degli organismi di ispezione.
5L’UFAM tiene un elenco pubblico degli organismi di ispezione riconosciuti.
L’articolo 11 relativo al riconoscimento si basa sull’articolo 35f capoverso 2 lettera c LPAmb. La disposizione si orienta all’articolo 8 paragrafi 2-8 EUTR. Nell’UE il riconoscimento viene conferito dalla Commissione (art. 8 par. 3 EUTR) ed è disciplinato in maniera dettagliata nel regolamento delegato (UE) n. 363/2012. L’UE tiene un elenco degli organismi di ispezione riconosciuti dalla Commissione, che viene costantemente aggiornato. Tale elenco è consultabile in Internet12.
12 www.ec.europa.eu > European Commission > Environment > Nature and Biodiversity > Forests > List of recognized monitoring organisations. 16/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275