Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
recenti conoscenze o modifiche nell’elenco dell’EUTR (art. 22); si vedano le spiegazioni sull’allegato 1 riportate qui appresso.
Capoverso 2: L’articolo 30 capoverso 2 LPAmb stabilisce che, nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. Se i requisiti della presente ordinanza, in particolare gli articoli 4-9, venissero applicati anche ai rifiuti di legno, ciò complicherebbe notevolmente il riciclaggio e il commercio di rifiuti di legno. Per tale motivo, il legno e i prodotti da esso derivati che hanno raggiunto il termine del proprio ciclo di vita sono esclusi dal campo d’applicazione dell’ordinanza sul commercio di legno. I requisiti dettagliati per la gestione dei rifiuti di legno sono illustrati nell’ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600). Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 2 lettera a EUTR. Rientrano in tale eccezione, per esempio, la carta usata, il legno proveniente dalla demolizione di edifici o i prodotti realizzati con legname di scarto.
Gli operatori che importano in Svizzera rifiuti di legno sono tenuti a documentare che si tratta di rifiuti di legno (documentazione ufficiale delle autorità nazionali competenti, materiale riciclato certificato, conferma del fornitore p. es. tramite foto, attività commerciale dell’operatore ecc.).
I prodotti secondari di un processo produttivo considerati materiali che non hanno ancora raggiunto il termine del loro ciclo di vita (come p. es. segatura o legno sminuzzato) non rientrano invece in questa eccezione.
Articolo 3 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
a. prima immissione sul mercato: la prima volta che vengono messi a disposizione sul mercato in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale;
b. operatore: ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati;
c. commerciante: ogni persona fisica o giuridica che nell’ambito di un’attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato;
d. Paese di origine: Paese in cui è stato prodotto il legname;
e. legname di provenienza illegale: legname che è stato ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine;
f. legislazione applicabile del Paese di origine: la legislazione in vigore nel Paese di origine per quanto concerne le seguenti materie:
1. i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
2. i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
3. il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, con particolare riguardo per la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
4. i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e
5. in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale e del legno;
g. concessione di taglio: ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.
8/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275