Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

essere riconosciuto come organismo di ispezione. I documenti elencati servono a verificare i requisiti necessari secondo l’articolo 11 capoverso 1 (personalità giuridica e sede in Svizzera; esperienza adeguata e capacità di svolgere le funzioni di un organismo di ispezione; assenza di conflitto di interesse) e sono ordinati di conseguenza. L’UE applica essenzialmente le stesse basi (cfr. art. 5-8 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012).

4.8.3 Allegato 3: Modifica di altri atti normativi Numero 1: Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente

Nell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM; RS 814.014), la frase introduttiva dell’articolo 1 capoverso 1 viene innanzitutto integrata per indicare che anche i controlli rientrano tra gli atti amministrativi dell’UFAM e che pertanto l’ordinanza disciplina anche gli emolumenti per i controlli (oltre agli emolumenti per decisioni e prestazioni).

L’allegato dell’OE-UFAM sulle aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario viene integrato con una nuova cifra 9 che stabilisce le aliquote fisse degli emolumenti e il quadro tariffario per gli atti amministrativi e i controlli secondo l’OCoL (alla lett. a, i controlli del sistema di dovuta diligenza presso gli operatori; alla lett. b, i controlli dell’obbligo di tracciabilità dei commercianti; alla lett. c, l’organismo di ispezione).

In particolare, le decisioni necessarie in caso di violazioni constatate da parte degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione vengono fatturate secondo il dispendio; gli emolumenti corrispondenti ammontano però al massimo a 5000 franchi (2000 CHF in caso di violazioni da parte dell’organismo di ispezione). Tale quadro tariffario corrisponde a quello per la disposizione di altri provvedimenti secondo l’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA; RS 814.911), che prevede a sua volta un importo massimo di 5000 franchi (n. 3 dell’allegato all’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM). Alla lettera a numero 5 viene specificato per chiarezza che, in caso di sequestro o confisca, all’operatore inadempiente vengono fatturati come spese i costi effettivi per la conservazione e il trasporto (art. 22 cpv. 1 e 2).

Numero 2: Ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Con l’articolo 35g capoverso 2 LPAmb, Il Parlamento ha introdotto una nuova base esplicita per l’ordinanza sulla dichiarazione concernente i legno e i prodotti del legno (RS 944.021). Nell’ingresso di tale ordinanza bisogna quindi integrare questa base legale così come la base generale del Consiglio federale secondo l’articolo 39 capoverso 1 LPAmb sull’emanazione di prescrizioni esecutive. Il regime di esecuzione e pena deve basarsi come in passato sulla legge federale sull’informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0).

Articolo 7 capoverso 1 lettera a

1I controlli dell’UFDC avvengono sotto forma di:

a. controlli a campione presso i luoghi di fornitura; oppure

Nell’articolo 1 capoverso 1 e nell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, con il termine generico «fornire» nella dichiarazione non si intende soltanto la vendita di legno e prodotti del legno. Si vanno infatti diffondendo nuovi modelli commerciali, come per esempio l’affitto di prodotti del legno. Per chiarire che anche tali modelli commerciali sono soggetti all’obbligo di dichiarazione, l’espressione «luoghi di vendita» deve essere sostituita con «luoghi di fornitura».

24/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275