Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
2Se dopo l’esecuzione dell’attenuazione del rischio quest’ultimo continua a essere non trascurabile, il legno e i prodotti da esso derivati non possono essere immessi sul mercato.
L’articolo 7 relativo all’attenuazione del rischio si basa sull’articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb. La disposizione corrisponde al contenuto dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera c EUTR.
Se a seguito della valutazione del rischio secondo l’articolo 6 emergono rischi non trascurabili che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale, gli operatori devono limitare efficacemente tali rischi con l’ausilio di una procedura di attenuazione del rischio ed effettuare ulteriori accertamenti a tal fine. Concretamente è necessario realizzare tutti gli accertamenti e i provvedimenti idonei per ridurre a un livello trascurabile la probabilità che siano immessi sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Qualora ciò non sia possibile, si potranno raccogliere ulteriori informazioni o documenti. A tal fine può essere per esempio indicata una verifica da parte di terzi indipendenti. Se una valutazione completa delle informazioni specifiche del prodotto come anche delle informazioni di carattere generale non dà adito a preoccupazioni, si potrà ritenere che il rischio sia trascurabile. Gli operatori possono commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati soltanto se gli ulteriori provvedimenti e accertamenti dimostrano che il rischio è trascurabile. In caso contrario troverà applicazione l’articolo 35e capoverso 1 LPAmb, secondo il quale è vietato mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
Per l’attenuazione del rischio vanno considerate anche le raccomandazioni dell’«Expert Group on the EU Timber Regulation and FLEGT Regulation. Guidance document – Risk Mitigation measures»11. Tali raccomandazioni riguardano l’articolo 4.2 e l’articolo 6.1 lettera c dell’EUTR nonché gli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 che mostrano in che modo può avvenire un’attenuazione del rischio.
Articolo 8 Documentazione e conservazione
Le informazioni secondo gli articoli 4-7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.
Le informazioni e documentazioni delle procedure di valutazione e attenuazione del rischio richieste secondo gli articoli 4-7 devono essere conservate per un periodo di cinque anni. Anche l’articolo 5 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 stabilisce un termine di conservazione di cinque anni.
Articolo 9 Conservazione dei documenti ai fini della tracciabilità
I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l’articolo 35g LPAmb.
L’articolo 9 riguarda esclusivamente i commercianti (diversamente dagli articoli 4-8 che interessano solamente gli operatori). I documenti richiesti secondo l’articolo 35g capoverso 1 LPAmb per garantire la tracciabilità, vale a dire i dati dei commercianti, da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti, vanno conservati anch’essi per cinque anni. Anche l’articolo 5 EUTR stabilisce un termine di conservazione di cinque anni.
11 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf (consultato il 13.11.2019) 14/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275