Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
Capoverso 1: Il capoverso 1 elenca i requisiti che un organismo deve soddisfare per poter presentare domanda di riconoscimento in qualità di organismo di ispezione. Da un punto di vista formale si presuppone che l’organismo di ispezione debba essere dotato di personalità giuridica; inoltre deve avere sede in Svizzera in quanto, in virtù del principio di territorialità, la Confederazione non può riconoscere o respingere né controllare alcun organismo di ispezione al di fuori della Svizzera (lett. a). L’organismo di ispezione deve inoltre garantire l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni (lett. c).
Un organismo di ispezione attesta di essere dotato di esperienza adeguata (lett. b) soprattutto attraverso il proprio personale tecnico competente. L’UFAM definisce le competenze tecniche necessarie in un capitolato d’oneri. Le competenze tecniche possono essere giudicate secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 sulla base della formazione ed esperienza professionale.
Capoversi 2-4: La competenza per il riconoscimento di un organismo di ispezione è attribuita all’UFAM. I capoversi 2-4 riproducono lo svolgimento della procedura di riconoscimento e spiegano inoltre il modo di procedere se un organismo di ispezione non adempie più alle condizioni. Il richiedente deve disporre di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma ISO/IEC 17020, tipo C, in qualità di organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni. L’UFAM può coinvolgere il SAS nella valutazione delle domande. L’impresa mette interamente a disposizione dell’UFAM la documentazione dell’accreditamento ai fini del riconoscimento. Il riconoscimento può avvenire soltanto su richiesta. Il SAS e l’UFAM si informano a vicenda qualora un organismo di ispezione non adempia più alle condizioni. A livello contenutistico, i documenti necessari per un accreditamento e i documenti elencati nell’allegato 2 da presentare insieme alla domanda di riconoscimento corrispondono in linea di principio a quelli richiesti dall’UE, specificati agli articoli 3-5 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012. Si vedano le spiegazioni sull’allegato 2 qui appresso.
Capoverso 5: Per ragioni di trasparenza, l’UFAM tiene un elenco pubblico degli organismi di ispezione riconosciuti. Tale elenco serve inoltre agli operatori per cercare un organismo di ispezione adatto alle loro esigenze. Anche l’articolo 9 EUTR prevede un elenco pubblico degli organismi di ispezione riconosciuti.
4.5 Capitolo 4: Trattamento dei dati
Articolo 12 Rilevamento di dati nel sistema d’informazione e accesso
1L’UFAM gestisce un sistema d’informazione nel quale rileva i dati seguenti:
a. dati sull’attività degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione;
b. risultati dei controlli;
c. dati sull’accertamento, l’apertura, lo stato e il risultato di procedimenti penali;
d. dati sulla disposizione, lo stato e il risultato di provvedimenti amministrativi.
2I Cantoni hanno accesso al sistema d’informazione e vi registrano dati se ciò è necessario per l’esecuzione secondo l’articolo 16 capoverso 3.
3Nell’ambito di un controllo, le imprese inseriscono la documentazione corrispondente nel sistema d’informazione su richiesta dell’UFAM.
Data la complessità del controllo di un sistema di dovuta diligenza, è indispensabile impiegare mezzi ausiliari moderni ed efficienti al fine di eseguire i controlli nel modo più efficiente possibile.
Capoverso 1: Il capoverso 1 elenca i dati da rilevare nel sistema d’informazione. Vanno rilevati in particolare i dati sull’attività degli operatori, così come le informazioni necessarie per il sistema di dovuta diligenza e per la sua applicazione secondo l’articolo 5. Ciò include
17/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275