Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Introduzione
Scopo della nuova OCol è impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
Ai fini dell’equivalenza con l’EUTR, il contenuto dei primi undici articoli della nuova OCoL corrisponde in ampia misura alle disposizioni dell’EUTR. Poiché l’OCoL sarà eseguita in prima istanza direttamente dalla Confederazione, all’articolo 16 e seguenti sono disciplinati anche i requisiti per l’esecuzione quali i compiti di controllo, le misure amministrative e gli emolumenti, così come la protezione dei dati. Per contro, l’EUTR contiene solo principi riguardanti l’esecuzione, demandando nell’articolo 7 agli Stati membri dell’UE l’esecuzione del regolamento e l’emanazione delle necessarie disposizioni esecutive.
2.2 Struttura
L’ordinanza sul commercio di legno è suddivisa nei seguenti capitoli:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità
Capitolo 3: Organismi di ispezione
Capitolo 4: Trattamento dei dati
Capitolo 5: Esecuzione
Capitolo 6: Disposizioni finali
L’ordinanza include inoltre tre allegati: Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza (allegato 1), Documentazione da allegare alla domanda per gli organismi di ispezione (allegato 2) e Abrogazione e modifica di altri atti normativi (allegato 3). Va notato innanzitutto che nell’OCoL non sono ripetute le disposizioni già contenute negli articoli 35e- 35h LPAmb che non implicano disposizioni esecutive.
2.3 Contenuto
Ai fini dell’OCoL occorre garantire, in conformità a quanto previsto dalla legge (art. 35e cpv. 1 LPAmb), che non venga immesso sul mercato legname di provenienza illegale (art. 1). Oltre a ciò, nel primo capitolo l’ordinanza specifica il campo d’applicazione e riporta alcune definizioni per la sua applicazione (art. 2 e 3). Costituiscono il fulcro dell’ordinanza i nuovi obblighi in capo agli operatori per ciò che concerne il legno e i prodotti da esso derivati: chi immette legname sul mercato per la prima volta deve essere in grado di dimostrare di aver esercitato la dovuta diligenza; tale dimostrazione avviene per mezzo di un sistema di dovuta diligenza (art. 4). Il sistema di dovuta diligenza comprende una serie di procedure e provvedimenti che limitano in larga misura il rischio che vengano immessi sul mercato legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale; ciò include in particolare l’accesso alle informazioni sul tipo e l’origine del legno, disciplinati all’articolo 5, nonché le procedure per la valutazione del rischio e l’attenuazione del rischio di cui agli articoli 6 e 7. Gli articoli 8 e 9 trattano i requisiti per la conservazione della documentazione.
Il trattamento dei dati necessario per l’esecuzione dell’ordinanza sul commercio di legno avviene attraverso un sistema d’informazione elettronico (art. 12). L’ordinanza disciplina il rilevamento dei dati nel sistema d’informazione, l’accesso e lo scambio dei dati (art. 12), come anche la sicurezza informatica (art. 15).
L’esecuzione dell’ordinanza è affidata in via primaria all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Questo è competente per lo scambio di informazioni a livello internazionale (art. 14), il controllo degli scambi commerciali (art. 16 cpv. 3), il controllo degli organismi di
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