Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

5 Ripercussioni

L’OCoL spiega e concretizza la nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati» nel capitolo 7 della LPAmb. Per le ripercussioni dell’OCol si può quindi rimandare in linea di principio al capitolo 3 del messaggio (FF 2019 1136-1140). Le presenti disposizioni non hanno ripercussioni di maggiore portata o proprie specifiche.

5.1 Ripercussioni sulla Confederazione

I costi per la costituzione e gestione di un nuovo servizio esecutivo presso l’UFAM sono dati dal fabbisogno di personale per i sei nuovi posti che dovranno essere probabilmente creati e dai costi per l’acquisizione e l’esercizio di un sistema informatico ai fini di un’esecuzione efficiente. Bisogna inoltre mettere in conto i costi per la determinazione dei tipi di legno e per l’investimento iniziale in una simile prestazione in Svizzera, in quanto i controlli devono permettere di determinare in modo univoco il tipo di legno e, se possibile, la provenienza. Lo sviluppo di una simile prestazione in Svizzera, unitamente al servizio incaricato dell’esecuzione, va a beneficio anche delle imprese che possono così richiedere un campionamento dei loro prodotti in tutta semplicità. Si potranno sfruttare sinergie anche per l’esecuzione di altre legislazioni, come per esempio la LF-CITES.

Per la costituzione del servizio esecutivo e l’acquisizione del relativo sistema informatico, così come per l’investimento iniziale nella determinazione dei tipi di legno, sono previste prestazioni esterne stimate dell’ordine di 1 milione di franchi a titolo di spesa una tantum spalmata su due anni (2021 e 2022). A tale cifra si aggiungeranno ogni anno costi ricorrenti stimati pari a 500 000 franchi a partire dal 2022.

I nuovi specialisti che verranno assunti saranno competenti dal 2022 per i seguenti compiti già elencati nel messaggio del Consiglio federale13:

la sorveglianza delle importazioni (dichiarazioni doganali) e dei successivi controlli a campione basati sul rischio nonché i controlli del divieto di messa in commercio e di un eventuale obbligo di notifica (analogamente all’art. 4 EUTR);

il controllo del rispetto sistematico dell’obbligo di diligenza nonché della valutazione corretta del rischio e delle misure di riduzione del rischio (analogamente all’art. 10 EUTR);

il controllo degli obblighi di tracciabilità lungo la filiera commerciale sul territorio svizzero, tra l’altro in caso di sospetti motivati o di domande dall’estero (analogamente agli art. 5 e 10 EUTR);

lo scambio con le autorità esecutive nell’UE sulla valutazione dei documenti provenienti dai Paesi di origine delle forniture di legname e la procedura esecutiva (analogamente all’art. 12 EUTR);

il coordinamento tra le autorità federali e i Cantoni sulla messa in commercio di legname svizzero e i rapporti al Consiglio federale (analogamente all’art. 20 EUTR);

la comunicazione con le imprese che operano nei vari settori nonché gli accertamenti giuridici;

il controllo degli organismi di ispezione (analogamente all’art. 8 par. 4 e 5 EUTR);

l’organizzazione del riconoscimento degli organismi di ispezione.

Come già spiegato nel messaggio del Consiglio federale, non sarà possibile un rifinanziamento integrale mediante emolumenti.

13 http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/1123.pdf 25/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275