Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

5.2 Ripercussioni sui Cantoni

Il controllo della prima messa in commercio di legname proveniente dai boschi svizzeri sarà affidato ai Cantoni. Le spese per il personale dovrebbero tuttavia restare contenute, poiché la sorveglianza della prima messa in commercio di legname svizzero potrà essere effettuata insieme all’autorizzazione e al controllo della raccolta già previsti dalla legge forestale. Inoltre, l’esecuzione capillare della legislazione in materia di utilizzazione del legname e di gestione delle foreste rende trascurabile il rischio di raccolta illegale in Svizzera. L’onere supplementare per il controllo sarà quindi ridotto.

5.3 Ripercussioni sui Comuni

Il progetto non avrà ripercussioni per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.4 Ripercussioni sull’economia forestale e del legno svizzera

A integrazione di quanto esposto nel capitolo 3 del messaggio (FF 2019 1136-1140), per quanto concerne le ripercussioni della presente ordinanza sull’economia forestale e del legno svizzera si può affermare quanto segue:

Possono essere considerate operatori anche le persone che commercializzano per la prima volta legno proveniente dalla foresta svizzera secondo l’articolo 3 lettera a. Ciò vuol dire che anche i proprietari di bosco e le aziende forestali o i soggetti da essi incaricati devono attenersi a un sistema di dovuta diligenza secondo questa disposizione. Fanno eccezione l’uso proprio di legno e prodotti da esso derivati, in quanto questo non vale come cessione e quindi come immissione sul mercato secondo l’articolo 3 lettera a, e la gestione forestale non a scopo commerciale, essendo anch’essa esclusa dall’immissione sul mercato secondo l’articolo 3 lettera a.

La LFo si fonda sull’equivalenza delle funzioni protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta secondo la Costituzione federale [RS 101] e la legge forestale [RS 921.0]) e la attua coerentemente nelle proprie prescrizioni sulla protezione e sulla gestione della foresta. L’articolo 51 LFo sull’organizzazione forestale e gli atti esecutivi cantonali garantiscono da sempre un’esecuzione funzionante e capillare, grazie alla quale la gestione forestale in Svizzera può essere definita essenzialmente sostenibile e legale. Si rimanda in particolare all’articolo 21 LFo che per il taglio d’alberi e gli interventi di cura prevede un’autorizzazione ufficiale (raccolta di legname nel bosco privato nell’ordine di pochi m3 per l’uso privato; sono possibili deroghe in base alla prassi cantonale); nella pratica, tale disposizione viene attuata perlopiù sotto forma di scelta e marcatura degli alberi da abbattere sul terreno interessato da parte del personale forestale competente. L’autorizzazione alla raccolta è un elemento importante per l’esecuzione e il controllo dei diversi requisiti di gestione definiti dalla legislazione forestale. Ciò significa che per l’attuazione dell’OCoL in relazione al legname proveniente dalla foresta svizzera è possibile rifarsi ai regolamenti esistenti e all’esecuzione consolidata.

Come detto in precedenza, anche gli operatori svizzeri devono attenersi a un sistema di dovuta diligenza secondo l’articolo 4. A tal fine sarà però sufficiente generare le seguenti informazioni secondo l’articolo 5, conservarle per un periodo di cinque anni (art. 8) e consentire l’accesso alle autorità cantonali competenti (che nella maggioranza dei casi saranno i servizi forestali cantonali) (cfr. in riferimento anche l’art. 5 par. 2 dell’ordinanza amministrativa del Ministero federale tedesco per l’alimentazione e l’agricoltura del 25 novembre 2013 sulla legge tedesca sulla sicurezza del commercio di legno dell’11.07.2011 [HolzSiG]):

− descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome

comune della specie di albero e ulteriore indicazione della sua denominazione scientifica se il nome comune della specie di albero non è chiaro;

26/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275