Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
1 Situazione iniziale
Le mozioni dello stesso tenore 17.3855 del consigliere degli Stati Föhn e 17.3843 della consigliera nazionale Flückiger «Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei» chiedono al Consiglio federale di creare le condizioni quadro per elaborare in Svizzera una normativa identica al regolamento sul commercio del legno dell’Unione europea (UE) (regolamento [UE] n. 995/2010; in inglese: European Timber Regulation, abbreviato EUTR1) che vieti l’importazione di legname ottenuto dal disboscamento illegale ed elimini gli ostacoli al commercio per le aziende svizzere. Le mozioni sono state accolte dal Parlamento.
Il Consiglio federale aveva già previsto la creazione di nuove basi giuridiche per una norma equivalente all’EUTR nella sua proposta di revisione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) formulata come controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un’economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse» (14.019). La norma sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati proposta in tale occasione aveva superato sia la procedura di consultazione sia il dibattito parlamentare, ma nel dicembre 2015 l’intero progetto di legge si era poi arenato in Parlamento. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), a seguito delle due mozioni, ha ora deciso di riprendere tali disposizioni e di sottoporle alla decisione del Parlamento. La corrispondente modifica della legge sulla protezione dell’ambiente per l’introduzione di un divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente è stata approvata dal Consiglio federale per l’inoltro al Parlamento il 7 dicembre 2018 (FF 2019 1123). Il 27 settembre 2019 il Parlamento ha approvato le nuove basi nella LPAmb per un divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente.
1.1 Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente
L’introduzione di un divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente comprende le seguenti modifiche della LPAmb: una nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti» nel capitolo 7 della LPAmb con quattro nuove disposizioni, segnatamente l’articolo 35e LPAmb concernente i requisiti per la messa in commercio, l’articolo 35f LPAmb sull’obbligo di diligenza, l’articolo 35g LPAmb sulla tracciabilità e l’articolo 35h LPAmb sul trattamento dei dati. In tale contesto, un ruolo centrale è attribuito al divieto di mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sulla raccolta e il commercio di legname (art. 35e LPAmb). Da un lato, le nuove disposizioni consentono al Consiglio federale di emanare disposizioni sulla messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in analogia a quanto previsto dall’UE (art. 35e cpv. 2 LPAmb) e di introdurre un obbligo di diligenza per chi immette per la prima volta sul mercato (art. 35f LPAmb). Dall’altro esse stabiliscono un obbligo di documentazione per i commercianti ai fini della tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati (art. 35g LPAmb) e includono le basi necessarie secondo il diritto in materia di protezione dei dati per il trattamento e la comunicazione di dati personali nell’ambito dell’esecuzione (art. 35h LPAmb). Il progetto comprende inoltre un’integrazione delle competenze di esecuzione della Confederazione (art. 41 cpv. 1 LPAmb) e delle disposizioni penali (art. 60 cpv. 1 lett. r e art. 61 cpv. 1 lett. mbisLPAmb).
Il Parlamento ha integrato il progetto originario con una competenza per il Consiglio federale che consente a quest’ultimo di definire requisiti per la messa in commercio di altre materie prime o prodotti in conformità delle norme internazionali. Il Consiglio federale deve poter emanare divieti se la coltura, l’estrazione o la produzione, come anche il commercio di un
1 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Versione del 12.11.2010 3/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275