Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

L’allegato 1, dove sono specificati il legno e i prodotti da esso derivati che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza secondo l’articolo 2 capoverso 1, deve essere identico all’allegato corrispondente dell’EUTR; questo perché, ai fini dell’equivalenza con la normativa europea, è necessario che il campo d’applicazione dell’OCoL coincida con quello dell’EUTR. Bisogna quindi poter reagire rapidamente alle modifiche nell’allegato all’EUTR. Per tale ragione la competenza per l’adattamento dell’allegato 1 è delegata al DATEC. Lo stesso vale in riferimento alla documentazione elencata nell’allegato 2, che deve essere presentata da un organismo di ispezione unitamente alla sua domanda di riconoscimento.

4.7 Capitolo 6: Disposizioni finali

Articolo 23 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.

Si vedano le spiegazioni sull’allegato 3 qui appresso.

Articolo 24 Disposizione transitoria

Gli articoli 4-9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati immessi per la prima volta sul mercato dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Con questa disposizione transitoria si chiarisce che la presente ordinanza non viene applicata al legno e ai prodotti da esso derivati che erano già in commercio al momento della sua entrata in vigore.

Articolo 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

L’OCoL entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 insieme alla nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati» nel capitolo 7 della legge sulla protezione dell’ambiente.

4.8 Allegati

4.8.1 Allegato 1: Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza

L’allegato 1 specifica il legno e i prodotti da esso derivati che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza secondo l’articolo 2 capoverso 1. Esso comprende gli stessi prodotti dell’allegato all’EUTR. Ciò significa che sia le voci di tariffa doganale sia la nomenclatura delle merci sono identiche nelle prime sei cifre, essendo tratte dal sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (cfr. al riguardo le spiegazioni sull’art. 2 cpv. 1 qui sopra).

La voce di tariffa doganale per le costruzioni prefabbricate di legno corrisponde a quella applicata nell’UE, che però non è stata ancora aggiornata nel testo dell’EUTR. In caso di voci di tariffa doganale scomposte è necessario garantire l’equivalenza in modo specifico per Paese; poiché la voce di tariffa doganale 9403.9030 dell’UE non esiste in Svizzera, nell’allegato all’ordinanza è stata ripresa la voce generale 9403 Mobili e parti di mobili con l’integrazione «interamente o parzialmente in legno».

4.8.2 Allegato 2: Documentazione da allegare alla domanda per gli organismi di ispezione

L’allegato 2 elenca i documenti che un organismo di ispezionedeve presentare all’UFAM unitamente alla sua domanda di riconoscimento secondo l’articolo 11 capoverso 3 per

23/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275