Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL
Simili accordi di partenariato sono stipulati dall’UE nell’ambito del FLEGT Action Plan7. A tal fine i Paesi partner predispongono un sistema di approvazione e di licenza per garantire che venga esportato soltanto legno di provenienza legale. Poiché l’UE esige che tale sistema sia utilizzato per tutte le esportazioni, ciò riveste rilevanza anche per la Svizzera.
Capoverso 2: Oltre alle informazioni richieste sui prodotti derivati dal legno secondo il capoverso 1, gli operatori devono anche indicare a quale commerciante hanno venduto i prodotti. Ciò serve ai fini della tracciabilità secondo l’articolo 35g capoverso 1 LPAmb.
Articolo 6 Valutazione del rischio
Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni secondo l’articolo 5 capoverso 1 nonché in conformità ai seguenti criteri:
a. l’eventuale esistenza di una garanzia del rispetto della legislazione del Paese di origine, che può comprendere la certificazione o altre disposizioni verificate da terzi che contemplano il rispetto della legislazione;
b. la prevalenza di produzione illegale delle specie di alberi in questione;
c. la prevalenza di produzione illegale nel Paese di origine o nella singola regione subnazionale, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine;
d. eventuali sanzioni delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera sull’importazione, il transito e l’esportazione di legno e prodotti da esso derivati;
e. la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
f. il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo.
L’articolo 6 relativo alla valutazione del rischio si basa sull’articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb. La disposizione corrisponde al contenuto dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera b EUTR ed è in linea anche con le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE)
n. 607/2012.
Gli operatori sono tenuti a eseguire una valutazione del rischio che consenta di stimare il rischio concreto che il legno da essi commercializzato o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale. Per l’esecuzione della valutazione del rischio occorre considerare da un lato le informazioni specifiche raccolte nell’articolo 5 sul prodotto derivato dal legno in questione e, dall’altro, le informazioni di carattere generale previste da questa disposizione, come la prevalenza di produzione illegale di specifiche specie di alberi (lett. b), la prevalenza di pratiche di produzione illegali nel luogo di provenienza (lett. c) e la complessità della catena di approvvigionamento (lett. e). Nella valutazione del rischio devono inoltre confluire il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo. Se il legno utilizzato per il prodotto da esso derivato proviene da fonti differenti, come può accadere per esempio nel caso di un elemento di mobilio, il rischio dovrà essere valutato separatamente per ciascun componente e per ogni tipo di legno e relativa provenienza.
Il sistema adottato andrà applicato a ogni tipo di legno o prodotto da esso derivato, fornito dal fornitore in questione. Se il fornitore, la specie di albero, il Paese di produzione ed eventualmente la/e regione/i e la/e concessione/i di taglio rimangono invariati, il sistema di
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0251 (consultato l’11.02.2020) 12/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275