Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OCoL

quest’ambito saranno eventualmente necessari controlli da parte dell’UFAM. Se si dovesse giungere a un riconoscimento contrattuale reciproco delle regolamentazioni equivalenti sul commercio di legno tra Svizzera e UE, non occorrerà più alcun controllo separato su legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato in uno Stato membro dell’UE.

L’UFAM controlla a intervalli regolari anche gli organismi di ispezione.

Capoverso 3: Secondo l’articolo 41 capoverso 1 prima parte del periodo LPAmb, la Confederazione è competente per l’esecuzione delle prescrizioni in materia di commercio di legno. Tuttavia, l’articolo 41 capoverso 1 seconda parte del periodo LPAmb prevede anche la possibilità per la Confederazione di far capo ai Cantoni per determinati compiti nell’ambito dell’esecuzione della LPAmb. Sulla base di tale disposizione, secondo il capoverso 3 i Cantoni sono competenti per il controllo degli operatori che immettono sul mercato legname proveniente dal bosco svizzero oppure legno e prodotti da esso derivati ottenuti da legname raccolto nel bosco svizzero. In linea di principio è compito dei Cantoni designare l’autorità concretamente competente a livello cantonale; nella maggioranza dei casi la competenza sarà però attribuita ai servizi forestali cantonali.

Se un operatore in Svizzera (proprietario di bosco) è membro di un cosiddetto consorzio forestale di proprietari di bosco (p. es. un’organizzazione regionale), in occasione di un controllo da parte dell’autorità cantonale dovrà premurarsi di ottenere la documentazione necessaria dal consorzio forestale oppure concedere all’autorità cantonale il diritto di raccogliere le necessarie informazioni presso il rispettivo consorzio forestale.

Articolo 17 Partecipazione dell’Amministrazione federale delle dogane

1L’Amministrazione federale delle dogane controlla su richiesta dell’UFAM se durante l’importazione di legno e prodotti da esso derivati vengono rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 5-7.

2 In caso di sospetta infrazione, l’Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a trattenere la merce. In tal caso viene coinvolto l’UFAM, che effettua ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie.

3L’UFAM può richiedere all’Amministrazione federale delle dogane le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali, necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.

L’AFD svolge una funzione importante nel controllo della prima immissione sul mercato secondo l’articolo 17. Su richiesta dell’UFAM verifica le forniture al confine nazionale e, soprattutto in presenza di casi evidentemente sospetti, esegue eventuali fermi e confische. La richiesta dell’UFAM di un controllo da parte dell’AFD dipende dall’esistenza di indizi concreti che venga importato legno di provenienza illegale. Se per determinati Paesi sono richiesti certificati di legalità ufficiali, l’UFAM può incaricare l’autorità doganale di inoltrarglieli per il controllo. L’UFAM fa affidamento su una fornitura di dati aggiornata e possibilmente automatica da parte dell’autorità doganale al fine di identificare gli operatori e organizzare un controllo basato sul rischio. La fornitura di dati all’UFAM avviene sulla base della LD (art. 112).

Articolo 18 Obblighi di informazione e di tolleranza

Gli operatori, i commercianti e gli organismi di ispezione devono trasmettere alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni necessarie per l’esecuzione e garantire loro l’accesso ai propri locali.

L’articolo 18 relativo agli obblighi di informazione e di tolleranza si basa sull’articolo 35f capoverso 2 lettera b nonché sull’articolo 35g e sull’articolo 46 LPAmb. La norma corrisponde all’articolo 10 paragrafo 4 EUTR. Gli obblighi di informazione e di tolleranza sono disciplinati in maniera più particolareggiata nel diritto d’esecuzione dei rispettivi Stati

20/28 153-00007/00001/01125/00025/T094-0029054.10-00772/00002/00018/R114-1275