Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

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2.2 Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

Art. 1

L’articolo sullo scopo è riformulato analogamente a quello della legge sulle ciclovie per via dell’integrazione dell’articolo 88 Cost.

Art. 4a Principi di pianificazione

Nella LPS si è rinunciato a integrare i principi di pianificazione della legge sulle ciclovie in quanto già ampiamente illustrati nelle consolidate guide attuative della Confederazione in materia di pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 11a Informazione

Con l’integrazione dell’articolo costituzionale, la Confederazione assume la nuova competenza di informare non solo sulle vie ciclabili, ma anche sui percorsi pedonali e i sentieri e di mettere a disposizione i geodati di base corrispondenti. La LPS deve pertanto essere modificata sull’esempio della legge sulle ciclovie.

Art. 12 Sostegno di organizzazioni private specializzate

Non essendo più conformi all’attuale legislazione in materia di sovvenzioni, le relative disposizioni della LPS sono modificate sull’esempio della legge sulle ciclovie.

Art. 14 Legittimazione a ricorrere

Non essendo più conformi all’attuale prassi legislativa, le disposizioni della LPS su diritto e procedura di ricorso sono modificate sull’esempio della legge sulle ciclovie.

2.3 Legge federale sulle strade nazionali

Art. 6 secondo periodo

In base all’attuale articolo 6 della legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN) fanno parte delle strade nazionali, oltre alla sede (LSN: corpo) stradale, tutti gli impianti necessari a un’adeguata sistemazione tecnica delle medesime quali, ad esempio, manufatti, svincoli (LSN: raccordi), aree di sosta, segnali, attrezzature per l’esercizio e la manutenzione, vegetazione e scarpate, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le sfrutti. Con