Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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A prescindere che il Cantone abbia loro già concesso il diritto di ricorso, i Comuni devono essere ammessi alla procedura in virtù del diritto federale se la decisione riguarda il loro territorio e si ripercuote quindi sui loro interessi di sovranità territoriale.
Capoverso 2: il diritto di ricorso dei Cantoni risulta opportuno se riguarda il coordinamento tra progetti federali e piani cantonali.
Capoverso 3: in conformità con gli altri atti normativi che prevedono il ricorso delle associazioni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) designa in un’ordinanza le organizzazioni di importanza nazionale legittimate a presentare ricorso.
Capoversi 4, 5 e 6: queste disposizioni sul diritto di ricorso delle associazioni coincidono con altre esistenti nella legislazione federale, ad esempio nella legge federale del 1oluglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio e nella legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente36. La notifica avviene nel rispetto del diritto processuale cantonale o federale rilevante per il caso e prevede che le organizzazioni designate dal DATEC come legittimate al ricorso siano informate del progetto previsto e possano rendere conto sulla sua portata. Se non reagiscono, in seguito possono partecipare alla procedura solo in via eccezionale, ossia se per un qualche motivo ne siano di nuovo interessate. Nel caso in cui il diritto processuale preveda lo svolgimento di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, si deve usufruire di questa opportunità, altrimenti si perde il diritto di ricorso.
Art. 18 Termine per la stesura dei piani
Capoverso 1: i piani delle reti cantonali devono essere stesi in tempi utili. Il termine di cinque anni appare adeguato dato che la maggior parte dei Cantoni dispone già di pianificazioni dettagliate. Il capoverso 2 offre comunque la possibilità di prolungare questo termine.
Capoverso 2: considerato che per validi motivi i piani potrebbero non essere messi in vigore entro cinque anni, viene introdotta la possibilità di prolungare questo termine per singole aree, ma non per l’intero Cantone.
Art. 19 Modifica di altri atti normativi
Di seguito sono illustrate nel dettaglio le singole modifiche.
36 Meier Regina, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Zurigo 2015, pag. 119.