Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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qualità di cui tenere conto durante la pianificazione, che si distinguono dagli standard concreti definiti invece dai Cantoni in base alla specifica situazione locale. L’obbligo di pianificazione prevede anche un adeguato coordinamento delle reti tra loro e con le altre attività d’incidenza territoriale, ad esempio con le altre reti di trasporto (art. 7). L’obbligo di sostituzione generale (art. 9) ha lo scopo di evitare discontinuità nella rete, lasciando tuttavia ai Cantoni un margine sufficiente per decidere come procedere. La seconda sezione si conclude con la possibilità di collaborare con organizzazioni private specializzate (art. 10) e l’obbligo di un continuo coordinamento con la pianificazione territoriale (art. 11).
Nella terza sezione sono descritti i compiti speciali della Confederazione, partendo dall’obbligo di tenere conto delle reti ciclabili nello svolgimento di tutti i propri compiti (art. 12). La Confederazione deve inoltre fornire consulenza agli enti erogatori, ovvero i Cantoni ed eventualmente i Comuni (art. 13), e informare il pubblico (art. 14), ad esempio mettendo a disposizione geodati di base armonizzati di Swisstopo. Per svolgere questo incarico di consulenza e informazione può rivolgersi a organizzazioni private specializzate d’importanza nazionale.
La quarta sezione è dedicata all’organizzazione e alla protezione giuridica e, analogamente alla stessa sezione della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS), richiede la designazione di servizi tecnici competenti che fungano da interlocutori nell’amministrazione. Tra i Cantoni, 23 su 26 dispongono già di un tale organo, mentre all’interno della Confederazione questa funzione è svolta dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Il diritto ricorso per autorità e associazioni, previsto anche nella LPS, viene limitato ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni private specializzate d’importanza nazionale riconosciute dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). La legge sulle ciclovie esclude quindi tale facoltà per le associazioni.
La quinta sezione contiene disposizioni transitorie e finali. I Cantoni, di norma, sono tenuti a provvedere alla stesura dei piani delle reti ciclabili entro cinque anni, basandosi su quelli esistenti. Non sono necessarie ulteriori disposizioni transitorie.
L’emanazione della legge sulle ciclovie comporta adattamenti minori a LPS e legge federale sulle strade nazionali (LSN).