Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 23 settembre 2018 il Popolo (73,6 % sì) e tutti i Cantoni hanno approvato il Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (art. 88 Cost.)2. Il presente progetto assolve l’incarico costituzionale di emanare disposizioni attuative.

1.2 Progetto relativo alla legge federale sulle vie ciclabili (legge sulle ciclovie)

Il Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali ha ampliato l’ambito di competenza federale sancito dall’articolo 88 della Costituzione federale relativo ai percorsi pedonali e ai sentieri, assegnando alla Confederazione il compito di emanare semplici norme di principio sulle vie ciclabili, fornire in via sussidiaria assistenza ai Cantoni nell’esecuzione della legge e contribuire al coordinamento e all’informazione3. Non ha invece subito modifiche la competenza cantonale in materia di pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti ciclabili4. Sulla base del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione (art. 5a, 43 e 43a Cost.), della formulazione dell’articolo costituzionale in questione nonché del messaggio e delle spiegazioni di voto del Consiglio federale occorre pertanto emanare disposizioni attuative5.

Alla luce di quanto premesso, il progetto di legge sulle ciclovie si orienta per

contenuti e struttura alla legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS).

Fondamentalmente sarebbe stato possibile integrare le nuove disposizioni

nell’attuale LPS, ma si è preferito emanare un testo normativo a sé stante perché le condizioni non coincidono del tutto e per evitare che i nuovi inserimenti creassero confusione nella prassi della LPS, già consolidata da decenni6. Di conseguenza, si è volutamente rinunciato anche a una revisione parziale della LPS allo scopo di modernizzarla, aggiornandone i contenuti e allineandola alla legge sulle ciclovie solo dove richiesto dall’adeguamento dell’articolo 88 Cost.

2 FF 2019 1181; in vigore dal 23 settembre 2018.

3 Cfr. dossier del DATEC relativo al Decreto federale https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/votazioni/progetto-decreto-federalebici.html (ultima consultazione: 25.07.2019).

4 Messaggio del 23 agosto 2017 concernente l’iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» e il controprogetto diretto (Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali), FF 2017 5033 (di seguito: messaggio).

5 In merito alla competenza federale cfr. BSK-BV, Kern Markus, art. 88 n. 10; SGK-BV, Ruch Alexander, art. 88 n. 12.

6 Messaggio, punto 6.1.1.