Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

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Lettera c: per diverse ragioni la sicurezza della mobilità ciclistica richiede sostanziali interventi, e quindi la pianificazione e realizzazione di reti utilizzabili in tutta sicurezza. Può fornire un importante contributo in tal senso un’infrastruttura accurata e di facile utilizzo, dove i comportamenti errati o incerti non hanno conseguenze gravi. In considerazione delle diverse velocità di marcia dei vari utenti e dell’elevato potenziale di conflitto che ne deriva, le vie ciclabili dovrebbero, laddove possibile e opportuno, essere separate dal traffico pedonale e motorizzato al fine di garantire una maggiore sicurezza, migliorando al tempo stesso la fluidità della circolazione. Particolarmente rilevante per la sicurezza è la separazione dai veicoli a motore sui tratti in cui si registrano elevati volumi di traffico pesante. Ciò non esclude, tuttavia, la circolazione mista con altre modalità di trasporto qualora opportuno e adeguato alle circostanze, per cui dalla lettera c non si può dedurre alcun divieto federale in merito. L’enunciazione di questi elementi qualitativi non influisce in alcun modo sulla responsabilità personale dei ciclisti che, per la propria sicurezza e come tutti gli altri utenti della strada, sono tenuti a vigilare sul proprio comportamento, adeguandolo alla situazione e rispettando il codice della strada25. L’unico limite di questa responsabilità personale si ha nel caso di pericoli atipici non riconoscibili nonostante la dovuta prudenza. I principi di pianificazione non vanno a intaccare nemmeno le norme sulla responsabilità civile, come quelle relative alla responsabilità del proprietario di un’opera definite nell’articolo 58 del codice delle obbligazioni.

Lettera d: per garantire una sensazione di sicurezza, comfort alla guida e visibilità del tracciato è inoltre importante che le vie ciclabili presentino uno standard costruttivo omogeneo conforme alla loro funzione, ovvero che forma del tracciato e criteri di sicurezza rimangano costanti per lunghi tratti e non subiscano variazioni frequenti e ingiustificate.

Lettera e: rispetto agli automobilisti, i ciclisti, così come i pedoni, sono più esposti ai fattori ambientali e quindi particolarmente sensibili alle emissioni acustiche e ai gas di scarico. Per questo motivo è importante che le vie ciclabili siano piacevoli e, soprattutto nel caso delle reti per il tempo libero, offrano qualità ricreativa. Elementi essenziali sono pertanto un’esposizione ridotta al rumore e ai gas di scarico, una notevole sensazione di sicurezza, un contesto piacevole e superfici adeguate. Per gli itinerari quotidiani ed escursionistici è preferibile ricorrere a superfici pavimentate, mentre per le mountain bike si preferiscono tracciati sterrati con fondo naturale.

Si è rinunciato all’integrazione nella LPS dei principi di pianificazione per i sentieri e i percorsi pedonali, in quanto già definiti nelle relative guide attuative della Confederazione.

Art. 7 Coordinamento

Il coordinamento tra Confederazione, Cantoni e Comuni nonché altre autorità incaricate dei compiti d’incidenza territoriale va assicurato in base all’articolo 2 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700). Il Consiglio federale assolve la necessaria funzione di vigilanza sul coordinamento in sede di esame e approvazione dei piani direttori cantonali.

25 Art. 26 segg. LCStr e ONC.