Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

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non deriva tuttavia alcun diritto federale al collegamento di una determinata infrastruttura.

Il contenuto dell’articolo 3, pur ispirandosi alla LPS, è espresso in un linguaggio più moderno e adattato alle esigenze della mobilità ciclistica. In conformità con il principio enunciato al punto 1.2, la LPS non viene modificata.

Art. 4 Reti ciclabili per il tempo libero

Capoverso 1: le reti ciclabili per il tempo libero comprendono vie e itinerari utilizzati per brevi spostamenti durante il fine settimana e dopo il lavoro, quindi a fini ricreativi, e anche offerte di escursioni in bicicletta e mountain bike più lunghe per i turisti. Per queste reti l’elevata qualità ricreativa rappresenta perciò una priorità. Così come avviene per le reti di sentieri20, in fatto di sicurezza è rilevante la responsabilità personale degli utenti, specialmente per le mountain bike per le quali i requisiti di sicurezza sono meno stringenti.

Capoverso 2: per la mobilità ciclistica del tempo libero sono adatte soprattutto le strade, vie e ciclopiste lontane dal traffico motorizzato. Per quanto riguarda le mountain bike, l’ideale sono i cosiddetti single trail, vie e sentieri stretti non pavimentati in zone collinari o montane. Le infrastrutture per il tempo libero costituiscono idealmente reti locali, regionali e nazionali come quelle già attualmente pianificate e gestite da Cantoni e Comuni e comunicate sulla piattaforma SvizzeraMobile (La Svizzera in bici, La Svizzera in mountain bike). Non fanno invece parte delle reti ciclabili impianti sportivi veri e propri destinati alle biciclette, come ad esempio i pump track.

Capoverso 3: essendo lo scopo principale della mobilità ciclistica nel tempo libero il viaggio in sé, la qualità ricreativa delle reti è un elemento centrale, che vede in primo piano gli aspetti paesaggistici e naturali e, per le mountain bike, anche caratteristiche impegnative legate alle tecniche di guida. Gli itinerari devono collegare attrazioni e strutture turistiche quali bike park possibilità di alloggio, ma anche i trasporti pubblici ai fini di un turismo sostenibile.

Il contenuto dell’articolo 4, pur ispirandosi alla LPS, è espresso in un linguaggio più moderno e adattato alle esigenze della mobilità ciclistica. In conformità con il principio enunciato al punto 1.2, la LPS non viene modificata.

Art. 5 Obbligo di pianificazione e accessibilità dei piani

Così come per la LPS, l’elemento centrale delle norme di principio federali è l’obbligo dei Cantoni di pianificare e realizzare le reti ciclabili, che risponde adeguatamente al principio di sussidiarietà lasciando loro la libertà di prendere decisioni sull’impostazione concreta della rete. È tuttavia importante che i piani siano accessibili in forma adeguata ad autorità e tecnici e al pubblico interessato.

20 Cfr. USTRA, Sentieri Svizzeri (ed.), Sentieri escursionistici: prevenzione dei rischi e responsabilità, Berna 2017.