Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non implica alcun nuovo impegno della Svizzera nei confronti di altri Stati o altre organizzazioni internazionali. Non essendo in conflitto con il diritto internazionale nel suo complesso, l’accordo sui trasporti terrestri57 né altri accordi internazionali nell’ambito dei trasporti e delle infrastrutture stradali58, il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
Così come per i percorsi pedonali e i sentieri, i principi sulle vie ciclabili sono emanati in conformità con l’articolo 164 capoverso 1 lettere e e f Cost. sotto forma di legge federale. Le leggi federali sono sottoposte a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
La nuova legge sulle ciclovie si fonda sull’articolo 88 Cost. relativo ai sentieri, percorsi pedonali e vie ciclacili, che, insieme a tutte le altre disposizioni sulle vie di comunicazione sancite dalla Costituzione federale, fa parte della sezione «Opere pubbliche e trasporti» (art. 81 segg. Cost.). Anche nella Raccolta sistematica le vie e infrastrutture di trasporto, che, oltre a strade e ferrovie, comprendono ad esempio condutture, funivie e vie navigabili, sono in linea di massima riunite in una sezione, al numero 725 «Vie di trasporto». La nuova legge sarà pertanto classificata con il numero RS non ancora attribuito 725.41.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
Il presente progetto, non prevedendo nuove disposizioni in materia di sussidi né nuove spese uniche o ricorrenti ai sensi della disposizione summenzionata, non deve essere subordinato al freno delle spese.
6.5 Rispetto dei principi di sussidiarietà e di equivalenza fiscale
La riserva di competenza cantonale (art. 88 cpv. 2 Cost.) e il principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a Cost.) sanciti nella Costituzione federale consentono alla Confederazione unicamente di definire principi sulle vie ciclabili, analogamente alle disposizioni sui percorsi pedonali e sentieri, e di sostenere i Cantoni e terzi
57Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul
trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, RS 0.740.72.
58Convenzione sulla segnaletica stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968, RS