Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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come finora, alla legge sulla circolazione stradale (LCStr) e alla relativa legislazione esecutiva.19
Tuttavia, con l’integrazione dell’articolo 88 nella Costituzione federale, la Confederazione ottiene la possibilità di stabilire a quali condizioni un’infrastruttura è adatta al traffico misto e in quali casi sia necessario separare le diverse forme di mobilità. Può inoltre ampliare e verificare queste basi procedendo a un opportuno monitoraggio delle infrastrutture interessate. Ciò vale per la condivisione sia fra mobilità ciclistica quotidiana e pedoni o veicoli a motore, sia tra quella del tempo libero ed escursionisti o persone a passeggio.
Art. 3 Reti ciclabili per la mobilità quotidiana
Capoverso 1: le reti ciclabili per la mobilità quotidiana collegano principalmente le destinazioni della mobilità ciclistica negli agglomerati e nei centri abitati. Tuttavia, dato il numero crescente di biciclette a pedalata assistita, ossia le bici elettriche o ebike, la pianificazione deve concentrarsi in misura maggiore sui percorsi ciclabili più lunghi e realizzare reti non solo a livello locale, bensì sempre più spesso anche tra diversi centri abitati. Per sfruttare il potenziale di decongestionamento dell’intero sistema dei trasporti è opportuno pianificare e realizzare questi percorsi come strade ciclabili (anche dette superstrade ciclabili) di alto livello su cui poter circolare in modo sicuro, rapido e possibilmente senza obblighi di fermata. Oltre alle e-bike, anche la cosiddetta micromobilità è in rapida espansione: l’offerta di veicoli elettrici di piccole dimensioni come monopattini, hoverboard e monowheel è sempre più ampia e disponibile anche grazie ai sistemi di noleggio pubblici. Anche se al momento è difficile prevedere quale sia il loro potenziale e quali di questi veicoli circoleranno in numero considerevole sulle strade pubbliche, il loro aumento e le loro differenti caratteristiche, velocità e dimensioni cominciano a sollecitare soprattutto l’infrastruttura ciclabile, che in futuro dovrà affrontare nuove questioni come una sufficiente larghezza, in particolare per il sorpasso, o la separazione dal traffico motorizzato e da quello pedonale.
Capoverso 2: ai sensi della presente legge le reti ciclabili comprendono tutte quelle infrastrutture che esercitano una funzione di collegamento per la mobilità ciclistica, tra cui anche i parcheggi per biciclette in luoghi adatti e di dimensioni sufficienti. Sui tratti extraurbani e nelle intersezioni, la sicurezza della mobilità ciclistica è di norma garantita da ciclopiste, corsie ciclabili o strade ciclabili separate. Sulle strade e vie meno trafficate, invece, spesso non è necessaria un’infrastruttura dedicata. È essenziale che i diversi elementi della rete siano opportunamente collegati tra loro, ovvero che rispettino i principi di pianificazione di cui all’articolo 5.
Capoverso 3: le reti ciclabili per la mobilità quotidiana sono destinate soprattutto al traffico pendolare per motivi di lavoro e di studio o agli spostamenti per acquisti. Di conseguenza, devono collegare tutte le destinazioni interessate da questi scopi, come quartieri residenziali, luoghi di lavoro, scuole, fermate dei trasporti pubblici, negozi nonché strutture pubbliche e per il tempo libero (nei centri abitati). Da questa finalità
19 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11), ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr, RS 741.21)