Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

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Lettera a: le attività di pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti ciclabili spettano ai Cantoni, che, soprattutto nelle grandi città, hanno in parte delegato questi compiti ai Comuni, rendendo necessario citarli esplicitamente in questa legge come destinatari del coordinamento e sostegno da parte della Confederazione. Ciò risulta opportuno anche alla luce dell’articolo 50 Cost., dove nell’ambito della revisione totale del 1999 i Comuni sono citati per la prima volta nella Costituzione federale e la Confederazione viene obbligata a tenerli in considerazione insieme agli agglomerati16. I Cantoni, dotati di autonomia organizzativa, sono in ogni caso, liberi di decidere se e quali compiti trasferire ai Comuni. Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2, sono tuttavia tenuti almeno a sorvegliare l’adempimento dei compiti derivanti da questa legge, a prescindere da chi se ne occupi.

Lettera b: l’articolo sullo scopo introduce un ulteriore compito di promozione stabilendo che la Confederazione può sostenere i Cantoni e i Comuni anche nelle attività informative relative alle reti ciclabili. Un loro utilizzo sensato e il decongestionamento di altre modalità di trasporto richiedono un’informazione adeguata degli utenti su tracciato e fruibilità delle vie ciclabili (art. 14).

Capoverso 3: infine la legge stabilisce gli obblighi della Confederazione in relazione alle reti ciclabili.

Art. 2 Reti ciclabili

Il presente articolo stabilisce che cosa si intende fondamentalmente per reti ciclabili, riferendosi sia alla mobilità quotidiana (cfr. art. 3) sia a quella del tempo libero (cfr. art. 4). A differenza della LPS, questo articolo è stato anteposto alle disposizioni sulle reti specifiche affinché sia chiaro che quanto affermato a partire dall’articolo 5 si applica sempre a entrambe le categorie, evitando inoltre la ripetizione dei due termini.

Coerenza e continuità sono caratteristiche essenziali delle reti ciclabili, in quanto evidenziano la necessità di collegare tutte le destinazioni importanti della mobilità ciclistica e la possibilità di percorrere le vie senza interruzioni.

La legislazione federale in materia di circolazione stradale definisce il concetto di bicicletta o di altro mezzo ad essa equiparato17, prescrivendo al tempo stesso anche le norme della circolazione e la segnaletica18. La legge sulle ciclovie non affronta tali questioni, in particolare, non disciplina dove è ammesso il traffico misto con altre modalità di circolazione (ad es. vie ciclabili sui marciapiedi), ma le affida,

16 BSK-BV, Kilian Meyer, art. 50 n. 34.

17 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41).

18 Sono soggette alla legislazione federale in materia di circolazione stradale anche le infrastrutture che nel linguaggio comune non vengono definite come strade. Di conseguenza, la LCStr si applica anche a strade agricole e forestali nonché di altro genere se sono considerate strade pubbliche ai sensi dell’articolo 1 LCStr. Per questo motivo chi guida una mountain bike deve sempre conservare il controllo del proprio mezzo, adeguare la velocità, rispettare l’obbligo di mantenersi sulla destra e, nell’attraversare gli incroci e durante il sorpasso, prestare attenzione soprattutto ai pedoni. La sua responsabilità è disciplinata dal Codice delle obbligazioni così come sancito dall’articolo 70 LCStr.