Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

all’acquisizione di riferimenti e alla realizzazione di progetti di ricerca. Per sostenere Cantoni e Comuni nella fase esecutiva sono inoltre previste guide attuative concrete per la pianificazione, la realizzazione, l’esercizio e la segnaletica delle reti ciclabili. Le pubblicazioni federali sull’attuazione della LPS sono consultabili all’indirizzo www.mobilita-lenta.ch.

1.6.2 Valutazione prevista dell’esecuzione

La Confederazione ha riunito le attuali condizioni quadro giuridiche, tecniche, organizzative e finanziarie cantonali per la promozione delle reti ciclabili in una panoramica che, aggiornata periodicamente, permetterà di seguire e valutare lo stato di attuazione della legge federale sulle ciclovie nei diversi Cantoni.

1.7 Stralcio di interventi parlamentari

Il progetto non adempie alcun intervento parlamentare.

2 Commenti sui singoli articoli

2.1 Legge sulle ciclovie

Art. 1 Scopo

L’articolo sullo scopo esprime gli elementi fondamentali sanciti dall’articolo 88 Cost., ovvero la definizione di principi nazionali sulle vie ciclabili, l’assistenza sussidiaria a Cantoni e Comuni nelle attività di pianificazione, realizzazione e mantenimento di reti ciclabili coerenti e continue nonché i compiti della Confederazione nel settore delle reti ciclabili. L’attenzione si concentra sugli aspetti di pianificazione che consentono di progettare una rete coerente con infrastrutture adeguate e individuare eventuali discontinuità. Su queste basi è quindi possibile realizzare, integrare e gestire la rete nonché provvedere al suo mantenimento.

Nell’articolo costituzionale si è volutamente rinunciato a ripartire e precisare le categorie di reti o di altri elementi dell’infrastruttura ciclabile, rinviando alle disposizioni attuative. Nella pratica le reti vengono opportunamente suddivise, in base al loro scopo, in reti per la mobilità quotidiana (art. 3) e per il tempo libero (art. 4).

Capoverso 1: con la legge sulle ciclovie la Confederazione attua la competenza sancita nella Costituzione di emanare norme di principio in merito a compiti e competenze federali e cantonali di tipo giuridico, organizzativo, tecnico e finanziario nel settore delle reti ciclabili.

Capoverso 2: la legge disciplina l’assistenza sussidiaria nei confronti di Cantoni e Comuni.