Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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Capoverso 4: affinché i piani producano gli effetti di coordinamento auspicati, è importante che siano facilmente accessibili alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni nonché a terzi incaricati della pianificazione delle infrastrutture d’incidenza territoriale (ad es. uffici di pianificazione, imprese turistiche, fornitori di servizi). Un accesso prevalentemente elettronico ai documenti risponde alle attuali esigenze generali e alla prassi dei Cantoni.
Il contenuto dell’articolo 5, pur ispirandosi alla LPS, è espresso in un linguaggio più moderno e integrato dal capoverso 4. In conformità con il principio enunciato al punto 1.2, la LPS non viene modificata.
Art. 6 Principi di pianificazione
La competenza sulle norme di principio (cfr. n. 1.3) prevede anche la definizione dei principi di pianificazione necessari a raggiungere lo scopo costituzionale, ovvero linee guida di cui tenere conto nell’attività di pianificazione. Tuttavia, tali principi non devono limitare considerevolmente il margine di azione dei Cantoni che, ad esempio, continuano a essere responsabili della definizione degli standard costruttivi, facendo riferimento a norme tecniche23 e guide attuative esistenti o emanandone di proprie. I principi di pianificazione sanciti dalla legislazione federale indicano perciò solo gli obiettivi qualitativi principali, lasciando ai Cantoni il compito di definirli nel dettaglio.
La mobilità ciclistica è l’unica ad aver registrato un aumento del numero di morti e feriti negli ultimi anni. Migliorare la sicurezza è perciò un obiettivo essenziale per il Consiglio federale ed è anche stato un tema di rilievo durante la discussione e la votazione del Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali. Sebbene le cause di questa tendenza in rialzo siano molteplici, si ritiene che la presenza di reti ciclabili accuratamente progettate e costruite, in particolare caratterizzate da una larghezza sufficiente e una separazione adeguata delle modalità di trasporto, possa fornire un contributo fondamentale per ridurre ed eliminare punti pericolosi e a rischio di incidente. Per sostenere questi sforzi, la nuova legge fissa opportunamente gli obiettivi qualitativi riconosciuti sotto forma di principi di pianificazione generali.
Lettera a: per assolvere la sua funzione una rete stradale deve essere coerente e continua. Per le reti ciclabili ciò significa che tutte le destinazioni devono essere collegate tra loro, in particolare i luoghi menzionati agli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoverso 3, e le vie possono essere utilizzate continuativamente.
Lettera b: la bicicletta è un veicolo azionato prevalentemente dalla forza muscolare24. Perciò per gli utenti è importante poter usufruire di infrastrutture ciclabili di qualità che permettano di avanzare minimizzando la perdita di energia e, in particolare per la mobilità quotidiana, non presentino troppi ostacoli come inutili deviazioni, obblighi di fermata e pendenze. Per questo motivo, si deve puntare su una densità adeguata della rete e su un tracciato diretto delle vie.
23 Esempi: norme VSS 640 060 e 40 252, raccomandazioni upi.
24 La legislazione in materia di circolazione stradale distingue tra velocipedi e ciclomotori. In quest’ultima categoria rientrano anche le biciclette elettriche.