Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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all’anno. Dunque, oltre a 0,4 milioni di franchi dal «finanziamento speciale per il traffico stradale», dovranno essere spostati nel credito A231.0309 altri 0,7 milioni di franchi provenienti dalle risorse generali.
4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Nel settore dei sentieri e percorsi pedonali la Confederazione assolve i suoi compiti di coordinamento, sostegno nell’attuazione ed emanazione di norme attraverso 2,5 unità di personale a tempo pieno. Si presume che per attuare in modo analogo le nuove disposizioni sulla mobilità ciclistica occorra un organico equivalente. Poiché l’USTRA, nel quadro delle proprie basi giuridiche di portata inferiore, già svolge e sostiene attività nel settore della mobilità ciclistica con un’unità di personale a tempo pieno, mancherebbero 1,5 unità, che si prevede di compensare con personale già impiegato all’USTRA.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Anche con la legge sulle ciclovie le attività di progettazione, realizzazione e mantenimento delle reti e di altre infrastrutture ciclabili rimarranno di competenza di Cantoni e Comuni, ai quali, in linea di massima, non vengono trasferiti nuovi compiti. In considerazione del principio di sussidiarietà e analogamente alla legislazione sui sentieri e percorsi pedonali, la regolamentazione giuridica si limita a pochi principi (di pianificazione) di validità nazionale, sgravando allo stesso tempo Cantoni e Comuni nelle loro attività attraverso l’assistenza tecnica e il coordinamento.
Le ripercussioni concrete per Cantoni e Comuni a livello di pianificazione, organizzazione e finanze possono essere stimate sulla base delle conseguenze derivate dall’attuazione della LPS, che sancisce in particolare l’obbligo per i Cantoni di rappresentare i percorsi pedonali e i sentieri in appositi piani e di designare gli organi tecnici competenti. Nella legge sulle ciclovie sono stati definiti obblighi analoghi. Già oggi tutti i Cantoni, tranne uno, dispongono di piani delle reti ciclabili e 23 su 26 hanno designato anche servizi tecnici per la mobilità ciclabile, spesso integrati con quelli per la mobilità pedonale.
Con la legge sulle ciclovie i Cantoni continueranno a decidere in autonomia quanto intendono investire nella promozione della mobilità ciclistica e quali risorse tecniche e finanziarie vogliono mettere a disposizione per migliorare le condizioni quadro della mobilità ciclistica in termini di norme, organizzazione, pianificazione, costruzione ed esercizio.
Per la maggior parte dei Cantoni la legge sulle ciclovie non comporta quindi nuovi oneri finanziari.