Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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Il contenuto dell’articolo 9, pur ispirandosi alla LPS, è espresso in un linguaggio più moderno; è inoltre stato ristrutturato e adattato alle esigenze della mobilità ciclistica. In conformità con il principio enunciato al punto 1.2 la LPS non viene modificata.
Art. 10 Ricorso a organizzazioni private specializzate
Capoverso 1: date le attuali condizioni quadro, è opportuno che i Cantoni e, se del caso, i Comuni possano ricorrere alle risorse delle organizzazioni specializzate private per questioni organizzative, economiche e tecniche. Il partenariato va a beneficio di entrambe le parti. La decisione in merito al coinvolgimento delle organizzazioni specializzate e al relativo indennizzo spetta agli stessi Cantoni o Comuni interessati. La legislazione federale prevede un diritto minimo di partecipazione soltanto per la pianificazione delle reti (cfr. art. 4 LPT).
I principali campi di intervento cui applicare tale possibilità sono la collaborazione nel predisporre gli strumenti di pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti ciclabili (segnaletica inclusa), il coordinamento e l’armonizzazione degli interessi, le attività di informazione sulle reti nonché di formazione e perfezionamento.
Capoverso 2: i Cantoni non solo possono coinvolgere le organizzazioni specializzate nell’adempimento di compiti, ma può essere opportuno ed efficiente che affidino loro l’esecuzione, totale o parziale, di attività concrete compensandole di conseguenza.
Art. 11 Considerazione di altri interessi
Nell’adempimento delle attività d’incidenza territoriale è naturale che si tenga conto di altri interessi, ponderandoli e giungendo a compromessi. Ciò vale anche per tutti i compiti svolti dai Cantoni a livello organizzativo, tecnico e giuridico in materia di pianificazione, realizzazione e mantenimento delle vie ciclabili.
Art. 12 Considerazione delle vie ciclabili nell’ambito dei compiti federali
Capoverso 1 lettera a: nella pianificazione, realizzazione e manutenzione dei propri impianti, come ad esempio quelli militari o le infrastrutture stradali, la Confederazione deve coordinare i vari interessi e tenere conto delle reti ciclabili esistenti e previste, realizzare infrastrutture per la mobilità ciclistica di elevata qualità e coordinarle con le reti cantonali e comunali. Con l’espressione «di elevata qualità» si intende il massimo rispetto possibile in base alle circostanze dei principi di pianificazione di cui all’articolo 6, escludendo soluzioni minime. Si tratta di un aspetto importante per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico soprattutto nelle aree degli svincoli delle strade nazionali, che va a vantaggio di tutti gli utenti.
Capoverso 1 lettere b e c: prima di rilasciare concessioni e autorizzazioni, ad esempio per i trasporti pubblici o la costruzione e l’esercizio di centrali elettriche, o di concedere sovvenzioni, ad esempio per la costruzione di strade di campagna,