Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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Il concetto di pianificazione è da intendersi come un processo sistematico di risoluzione dei problemi che termina con la stesura di un piano. I principi di pianificazione sono linee guida sui contenuti del processo decisionale e, di conseguenza, assumono un ruolo importante nella valutazione dei piani (cfr. art. 6). Le autorità competenti hanno un ampio margine decisionale soprattutto nella ponderazione dei diversi elementi presi in causa21.
Capoverso 1 lettera a: come nell’articolo 4 LPS, i Cantoni hanno l’obbligo di rappresentare in appositi piani le reti ciclabili esistenti e anche quelle previste. È chiaro che ciò non vale per le reti esistenti di cui non è o non è più previsto l’inserimento nel piano della rete. I Cantoni sono liberi di decidere quali reti inserire in quali piani. Idealmente le reti ciclabili per la mobilità quotidiana, collegando soprattutto agglomerati e centri urbani, sono attribuite ai piani comunali o regionali, mentre per le reti destinate al tempo libero, solitamente interurbane, sono adatti, oltre ai piani regionali, anche quelli cantonali.
Capoverso 1 lettera b: per soddisfare la loro funzione di strumenti dinamici di gestione e coordinamento, i piani delle reti ciclabili devono essere rivisti e adeguati al variare delle condizioni o in presenza di nuovi compiti. Si rinuncia tuttavia a fissare scadenze per la revisione nel diritto federale, lasciando ai Cantoni la facoltà di adattare la frequenza degli interventi alla loro prassi di pianificazione, ad esempio nel settore dei trasporti.
Capoverso 2: per ottenere i risultati auspicati è necessario che i piani siano vincolanti per le autorità, un aspetto rilevante soprattutto per il coordinamento con altri progetti d’incidenza territoriale e per il collegamento con le reti adiacenti. I Cantoni decidono quale carattere vincolante attribuire ai piani, ossia se limitarlo alle autorità o se in taluni casi debba essere esteso, ad esempio, anche ai proprietari fondiari. Se delegano questa funzione, del tutto o in parte, ai Comuni, devono controllare che venga svolta come farebbero essi stessi. Pur trattandosi di un principio sostanzialmente evidente, è necessario esprimerlo chiaramente, dato che la Confederazione non ha alcun potere o diritto di regolare i rapporti tra Cantoni e Comuni.
Capoverso 3: in conformità con il capoverso 2, la procedura spetta ai Cantoni22, che possono così attingere alla loro legislazione consolidata in materia di circolazione stradale. Il capoverso 3 della legge sulle ciclovie prescrive solo l’obbligo di coinvolgere nella procedura le persone e le organizzazioni interessate; la consultazione dei propri uffici competenti è data per scontata. Tra le persone interessate rientrano anche i proprietari fondiari e le organizzazioni autorizzate a ricorrere ai sensi dell’articolo 17. Poiché secondo l’articolo 12 i piani delle reti ciclabili sono vincolanti anche per gli uffici federali senza che debbano essere approvati dalla Confederazione, è importante che i servizi tecnici federali siano coinvolti nella procedura a tempo debito. Infine, per attuare l’obbligo di pianificazione è essenziale che i Cantoni, anche in caso di delega ai Comuni, provvedano all’adempimento dei compiti di pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti ciclabili comunali.
21 Per la definizione del concetto di pianificazione territoriale cfr. Tschannen Pierre, Praxiskommentar RPG, art. 1 e 3.
22 I Cantoni devono tenere conto anche delle altre norme federali, in particolare la Costituzione e la legislazione in materia di pianificazione territoriale e ambiente.