Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

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Capoverso 2: hanno diritto ai contributi solo le organizzazioni specializzate attive nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale (lett. a) che da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di mobilità ciclistica previsti dallo statuto e le cui eventuali attività economiche sono destinate a raggiungere tali obiettivi (lett. b).

Per la mobilità ciclistica quotidiana si tratta principalmente della Conferenza Bici Svizzera, nella quale sono rappresentati numerosi responsabili in materia di Cantoni e Comuni nonché, a titolo integrativo, Pro Velo Svizzera che, grazie alle sue sezioni cantonali e regionali, gode di grande credibilità e stima da parte dei ciclisti nell’ambito dell’informazione specializzata (ad es. in tema di comportamento alla guida). Nell’ambito del tempo libero va citata innanzitutto la fondazione SvizzeraMobile con i partner La Svizzera in bici e La Svizzera in mountain bike.

Art. 16 Servizi tecnici

Capoverso 1: per migliorare le condizioni della mobilità ciclistica sono necessarie misure in materia di pianificazione, realizzazione ed esercizio, ma anche attività di consulenza, formazione, informazione e promozione. La stretta interconnessione tra questi settori richiede un coordinamento delle diverse attività. A questo scopo negli ultimi decenni si è dimostrata valida la designazione di servizi tecnici specializzati che, per i percorsi pedonali e i sentieri, ma anche nell’ambito della mobilità ciclistica, sono oggi presenti in 23 dei 26 Cantoni. Questi ultimi non sono tuttavia tenuti a creare un nuovo servizio tecnico, anzi, in particolare per quelli più piccoli, può rivelarsi opportuno affidare questo compito a un’unità amministrativa cantonale già esistente.

Capoverso 2: presso la Confederazione la mobilità ciclistica rientra nel settore Mobilità lenta e vie di comunicazione storiche facente capo all’USTRA. Per questo è opportuno prevedere il servizio federale competente dove esistono già conoscenze tecniche ed esperti in materia.

Art. 17 Legittimazione a ricorrere

Il diritto di ricorso delle associazioni è un modello già consolidato di supporto esecutivo. Quello proposto si basa sugli esempi di cui all’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 196629 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e all’articolo 55 e segg. della legge del 7 ottobre 198330 sulla protezione dell’ambiente, che limitano la cerchia delle organizzazioni d’importanza nazionale autorizzate al ricorso (ideale) a quelle che da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di mobilità ciclistica previsti dallo statuto e per questo motivo sono riconosciute dal dipartimento competente31. Così come per i percorsi pedonali e i sentieri, la legittimazione a ricorrere per le associazioni è decisamente esigua perché le norme federali sono circoscritte a pochi principi solo talvolta giustiziabili e, in

29 RS 451

30 RS 814.01

31 Cfr. su genesi e disposizioni della LPS Meier Regina, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Zurigo 2015, pag.

110 segg.