Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine
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Poiché spesso nella realtà le vie ciclabili si sovrappongono ad altri interessi, ad esempio perché situate lungo strade o corsi d’acqua, o su strade di campagna e forestali, è importante che le autorità competenti per la pianificazione delle reti ciclabili armonizzino reciprocamente i propri piani e li coordinino con quelli delle altre attività d’incidenza territoriale, quali i piani stradali o di protezione delle acque.
Il contenuto dell’articolo 7, pur ispirandosi alla LPS, è espresso in un linguaggio più moderno. In conformità con il principio enunciato al punto 1.2, la LPS non viene modificata.
Art. 8 Realizzazione e mantenimento
Capoverso 1: l’articolo 88 capoverso 2 Cost. attribuisce la realizzazione e il mantenimento delle reti ciclabili, comprese la manutenzione e la segnaletica, all’ambito di competenza dei Cantoni. I Comuni, rappresentando i maggiori proprietari di strade e vie, sono coinvolti in base alla ripartizione dei compiti di ciascun Cantone. Uno degli obiettivi principali del mantenimento è garantire la libera percorribilità possibilmente priva di pericoli delle vie ciclabili, che solo così assolvono alla funzione loro assegnata all’interno del concetto di rete. Spetta ai Cantoni decidere modalità e procedure da adottare per garantire questi requisiti, fermo restando che la legge sulle ciclovie non definisce cosa si intende per «sicuro» nel caso concreto. In questo ambito si applicano le regole generali svizzere elaborate per altre strade e vie di comunicazione nelle norme tecniche e nella giurisprudenza concernente la responsabilità del proprietario di un’opera26. I Cantoni possono svolgere essi stessi i compiti menzionati o affidarli ai Comuni oppure, in conformità con l’articolo 10, a organizzazioni private, mantenendo in ogni caso la competenza di sorvegliarne l’esecuzione.
Capoverso 2: diverse attività dei Cantoni potrebbero danneggiare le vie ciclabili. Così come l’articolo 88 capoverso 3 Cost. prescrive alla Confederazione di tenere in considerazione le reti ciclabili nell’adempimento dei suoi compiti, l’articolo 8 capoverso 2 stabilisce lo stesso obbligo per Cantoni e Comuni, con riferimento non solo ai compiti di incidenza territoriale, ma anche ad altri come quelli di manutenzione, gestione del traffico e servizio invernale. L’obbligo di riguardo coincide con la regola generale di ponderare gli interessi pubblici, pur non indicandone l’ordine di priorità. La valutazione spetta alle autorità competenti, che mantengono il loro margine discrezionale.
Il contenuto dell’articolo 8, pur ispirandosi alla LPS, è espresso in un linguaggio più moderno e adattato alle esigenze della mobilità ciclistica e delle relative infrastrutture. In conformità con il principio enunciato al punto 1.2 la LPS non viene modificata.
26 Cfr. per i sentieri: Ufficio federale delle strade, Sentieri Svizzeri (ed.), Sentieri escursionistici: prevenzione dei rischi e responsabilità - Guida, Guida attuativa per la mobilità lenta n. 15, Berna 2017.