Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

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l’autorità incaricata deve consultare il servizio tecnico federale competente per le reti ciclabili, il quale può proporre vincoli o, se necessario, chiedere di respingere il progetto.

Capoverso 2: l’obbligo di tenere conto delle reti ciclabili può comportare delle spese, ad esempio per lo spostamento di una via e la relativa nuova segnaletica. Queste spese devono essere finanziate secondo il principio di “chi in inquina paga”, con il credito d’opera o con la corrispondente percentuale di sovvenzioni.

Per il contenuto dell’articolo 12 ci si è rifatti all’articolo 10 LPS, adottando tuttavia un linguaggio più moderno e ristrutturandolo (titolo incluso), ad esempio spostando l’obbligo di sostituzione nel capoverso 1 lettera d e aggiornando il titolo.

In conformità con il principio enunciato al punto 1.2 la LPS non viene modificata.

Art. 13 Consulenza a Cantoni, Comuni e terzi

La disposizione limita l’assistenza della Confederazione ai Cantoni alla fornitura di strumenti idonei e consulenza tecnica alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge sulle ciclovie, tra cui rientrano anche l’accompagnamento e la valutazione di progetti pilota, ma non la loro esecuzione. Un aspetto quello della valutazione utile per acquisire conoscenze fondamentali che in seguito potranno essere messe a disposizione delle autorità esecutive.

Attualmente possono essere versati contributi federali alle infrastrutture cantonali e comunali per la mobilità ciclistica solo nell’ambito dei programmi d’agglomerato. Per un finanziamento totale o parziale delle infrastrutture ciclabili di progetti pilota mancano invece i presupposti di legge.

Il contenuto dell’articolo 13, ispirato all’articolo 11 LPS, è stato precisato alla luce dell’aggiornamento della Costituzione (coinvolgimento di Comuni e terzi) ed espresso in un linguaggio più moderno.

In conformità con il principio enunciato al punto 1.2 la LPS non viene modificata.

Art. 14 Informazione del pubblico

Nell’articolo 88 Cost. si è espressamente rinunciato a parlare di «comunicazione» sulle reti ciclabili, preferendo il termine «informazione», di significato meno ampio27. Tale precisazione autorizza e obbliga la Confederazione ad acquisire, fornire e diffondere informazioni tecniche sulle reti ciclabili e sul loro uso, escludendo la facoltà, lasciata invece a Cantoni e Comuni, di sostenere campagne per la promozione della mobilità ciclistica. La limitazione federale alle informazioni tecniche generali non riguarda le «misure informative e comunicative basate su altre norme giuridiche, ad esempio nel quadro delle legislazioni in materia di energia, ambiente, salute o promozione del turismo».

Capoverso 1 lettera a: delle infrastrutture ciclabili di elevata qualità sono uno dei principali presupposti per aumentare la sicurezza stradale, migliorare la fluidità del

27 FF 2017 5047