Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

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traffico per tutti gli utenti e potenziare la mobilità ciclistica in generale. La pianificazione e la realizzazione di infrastrutture ciclabili possono riscontrare un maggiore gradimento attraverso informazioni adeguate sulle ripercussioni per l’intero sistema dei trasporti, sul consumo ridotto di risorse energetiche e terreno o sulla quantità minima di emissioni atmosferiche e sonore.

Capoverso 1 lettera b: sono aspetti fondamentali per la pianificazione e la realizzazione delle reti ciclabili, ad esempio, i dati statistici sull’utilizzo delle infrastrutture di trasporto e sui flussi di traffico, i rilevamenti sul numero di incidenti, le considerazioni in merito al rapporto costi/benefici nonché le informazioni su novità tecniche e normative. Tutte queste informazioni sulle condizioni quadro tecniche, giuridiche e organizzative per la mobilità ciclistica contribuiscono soprattutto a sostenere decisioni politiche a favore di infrastrutture di qualità e a diffondere nuove conoscenze.

Capoverso 2: i geodati di base armonizzati relativi all’infrastruttura ciclabile, da un lato agevolano la pianificazione e il mantenimento delle reti ciclabili, sostenendo al tempo stesso Cantoni e Comuni sul piano esecutivo; dall’altro costituiscono il presupposto per fornire ai ciclisti informazioni in tempo reale su qualità e percorribilità (chiusura di vie, deviazioni) delle infrastrutture per la mobilità quotidiana e il tempo libero, comprese la disponibilità di appositi parcheggi e le informazioni sui sistemi di noleggio di biciclette o sulle stazioni di ricarica per ebike. Alla luce delle offerte di mobilità multimodale (ad es. routing) e della guida automatizzata, le informazioni in tempo reale acquisiscono ancora più importanza. Per la pubblicazione dei geodati armonizzati la Confederazione necessita della collaborazione di Cantoni e Comuni.

Capoverso 3: l’acquisizione e la fornitura di informazioni tecniche non sono di esclusiva competenza federale. Anche i Cantoni e i terzi possono predisporre e divulgare tali elementi sulla mobilità ciclistica e la sua funzione nel sistema generale dei trasporti. In tal caso la Confederazione può assisterli, facendo ricorso alla facoltà di sostegno e coordinamento sancita nell’articolo 88 capoverso 2 Cost.

Art. 15 Sostegno di organizzazioni private specializzate

Il presente articolo precisa la competenza della Confederazione sancita nell’articolo 88 capoverso 2 Cost. di sostenere soggetti «terzi». La valida collaborazione sperimentata con le organizzazioni specializzate nell’ambito della mobilità ciclistica deve essere mantenuta e ampliata, per quanto finora modesta a causa dei limitati riferimenti normativi.

Capoverso 1: il sostegno delle organizzazioni specializzate deve avvenire secondo la prassi consolidata, ossia attraverso contratti di diritto pubblico28 (contratti di sovvenzione o convenzioni sulle prestazioni). Per una collaborazione efficace è d’obbligo provvedere a una descrizione precisa delle prestazioni da fornire nonché a un adeguato controllo della qualità e dei costi.

28 Cfr. art. 16 cpv. 2 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)