Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Con la chiara approvazione del Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali, ampie fasce della popolazione nonché tutti i Cantoni si sono espressi a favore dell’equiparazione delle vie ciclabili ai percorsi pedonali e ai sentieri, del sostegno a Cantoni e Comuni nelle attività di pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti ciclabili nonché nell’informazione al riguardo. Con il progetto di legge federale sulle vie ciclabili il Consiglio federale presenta le disposizioni attuative dell’articolo 88 Cost.

La nuova legge contiene norme di principio, ovvero norme volte a disciplinare una materia nei tratti fondamentali, riservando ai Cantoni il compito di definire le disposizioni dettagliate entro i limiti normativi stabiliti dalla Confederazione.7 Tale normativa deve rispettare il principio di sussidiarietà nell’attività legislativa e lasciare ai Cantoni una sostanziale competenza in questo ambito.

L’articolo 88 capoverso 1 Cost. trasferisce alla Confederazione il compito di emanare principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e, dalla sua modifica, vie ciclabili. Il capoverso 2 delimita i compiti della Confederazione (sostegno e coordinamento) e dei Cantoni (realizzazione e manutenzione) e allo stesso tempo affida a questi ultimi l’incarico di realizzare e mantenere le reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili. Il capoverso 3 obbliga la Confederazione stessa a tenere in considerazione tali reti nell’adempimento dei suoi compiti e sostituire le vie che deve sopprimere, ad esempio, per la realizzazione di progetti infrastrutturali.

I principi che la Confederazione è tenuta a definire per le reti ciclabili sono quelli necessari al coordinamento delle attività di pianificazione, realizzazione e mantenimento di reti coerenti. Tra questi rientrano l’obbligo e le norme di pianificazione intese come obiettivi qualitativi, ma non come standard da raggiungere. L’emanazione di disposizioni dettagliate sulle vie e reti ciclabili rimane di competenza cantonale8. L’opportuno coordinamento di queste reti cui punta l’articolo costituzionale è tuttavia possibile solo se il corrispondente piano cantonale è dichiarato vincolante per le autorità, ovvero vincola anche le autorità sovraordinate e subordinate. Fanno parte dei principi applicabili alle vie ciclabili anche la dovuta considerazione e l’obbligo di sostituzione in caso di soppressione. L’articolo 88 Cost. si rivolge unicamente alla Confederazione; la LPS ha esteso gli obblighi ad altri soggetti responsabili di discontinuità nella rete9. Ciò varrà anche per le vie ciclabili, per le quali i Cantoni determinano tali soggetti, con la possibilità di prevedere delle eccezioni.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà e della simmetria richiesta con la LPS, nel presente progetto è stato sfruttato il margine di azione disponibile, per cui struttura e contenuti sono orientati alla LPS, mentre è stato adottato un linguaggio moderno.

7 Cfr. Häfelin, Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2016.

8 Esempio: Staatskanzlei des Kantons Bern: Anlagen für den Veloverkehr - Arbeitshilfe, Berna 2018.

9 Cfr. art. 7 cpv. 3 LPS.