Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 29 pagine
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L’internazionalità ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2, e quindi il campo di applicazione della Convenzione è limitato per proteggere le parti deboli: una fattispecie puramente interna non diventa internazionale solo perché le parti hanno prescelto un tribunale estero. Tali relazioni rimangono soggette alle altre norme in vigore nello Stato in questione.
Definizione della «fattispecie internazionale» per il riconoscimento e l’esecuzione
Il paragrafo 3 fornisce una definizione diversa del termine «fattispecie internazionale», da applicare al riconoscimento e all’esecuzione. In questo contesto, una fattispecie è internazionale quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione estera pronunciata in uno Stato contraente.
Di conseguenza, una fattispecie puramente nazionale che al momento in cui è stata resa la decisione originaria non era considerata internazionale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, diventa internazionale ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3, quando tale decisione va riconosciuta o eseguita in un altro Stato contraente.
Limitazione agli accordi di scelta del foro esclusivi
La Convenzione si applica in linea di principio solo agli accordi di scelta del foro esclusivi. Si tratta di accordi di scelta del foro che designano o i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice22.
Limitare il campo di applicazione della Convenzione ha due vantaggi principali. In primo luogo, evita i problemi che sorgerebbero se i tribunali di diversi Stati fossero aditi (ossia le questioni relative alla litispendenza). Infatti, l'articolo 6 proibisce al giudice di uno Stato contraente diverso da quello prescelto di trattare il caso. In secondo luogo, la limitazione permette di sancire che il giudice prescelto non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un foro di un altro Stato ritenuto più appropriato (forum non conveniens): l’articolo 5 prescrive quindi che il giudice prescelto debba decidere in merito alla controversia. Queste due disposizioni essenziali hanno contribuito a raggiungere l'obiettivo principale della Convenzione, ossia rendere gli accordi di scelta del foro il più efficace possibile.
Tuttavia, nell'interesse della flessibilità, l'articolo 22 prevede la possibilità per gli Stati contraenti di rilasciare dichiarazioni reciproche che estendono l'applicazione delle disposizioni della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione agli accordi di scelta del foro non esclusivi. Fino ad oggi, nessuno Stato contraente ha rilasciato una tale dichiarazione.
«Materia civile o commerciale»
La Convenzione è applicata in materia civile e commerciale. Come è consuetudine della Conferenza dell'Aia, la Convenzione non definisce questo termine, che quindi Deve essere interpretato autonomamente, senza riferimento al diritto nazionale o ad altri strumenti giuridici. Un'interpretazione autonoma e uniforme di questi termini è particolarmente importante, poiché quando la Convenzione si applica a una controversia sono sempre coinvolti almeno due Stati.
22 Riguardo alla definizione di accordo di scelta del foro esclusivo cfr. l’art. 3 della Convenzione e il seguente commento all’art. 3.